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Il titolare del "codice sorgente" dell'algoritmo è controinteressato all'accesso agli atti concorsuali computerizzati

L'ideatore dell'algoritmo relativo a una procedura di concorso pubblico va qualificato parte controinteressata all'ostensione, potendo questi, in caso di esibizione, vedere compromesso il proprio diritto a mantenere segreta la regola tecnica in cui si sostanzia la propria creazione.

 

A prescindere dai rapporti intercorrenti fra le esigenze di trasparenza amministrativa e di tutela giuridica degli istanti, sottese all'istanza di accesso, in ogni caso, deve riconoscersi una posizione di controinteresse in capo a colui che, dall'accoglimento dell'istanza di accesso può subire un pregiudizio nella propria sfera giuridica, in quanto titolare di dati personali ovvero di segreti commerciali o tecnici, suscettibili di essere disvelati dall'ostensione del documento richiesto.

E non è tutto. A ben vedere, precisa il Consiglio di Stato nella recente sentenza 30/2020, la circostanza per cui un'Amministrazione abbia gestito "direttamente" la prova scritta attraverso l'uso di una sequenza ordinata di operazioni di calcolo, non influisce affatto sulla necessità di ricercare parti controinteressate, ben potendo invece qualificarsi controinteressato anche il legittimo titolare dell'algoritmo adoperato per la gestione delle procedure concorsuali.

La vicenda - Non superata la prova scritta di un concorso pubblico, alcuni candidati ritenevano che ciò fosse dipeso dal fatto che il software di gestione della prova non aveva previsto la funzione di salvataggio automatico delle risposte, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale. Nel corso delle operazioni si sarebbe altresì verificato il blocco del sistema prima della fine del tempo a disposizione. Pertanto, secondo questi candidati, al fine di accertare la causa delle irregolarità riscontrate, sarebbe stato necessario acquisire l'algoritmo di calcolo che aveva gestito il software della prova scritta, nonché il materiale informatico e la strumentazione che aveva registrato le operazioni concorsuali meccanizzate.

Allo scopo di tutelare i propri diritti e interessi, i candidati presentavano richiesta di accesso all'algoritmo di calcolo e ai codici sorgente del software relativo alla prova. L'Amministrazione rigettava. I candidati adivano il Tar che accoglieva il ricorso. L'Amministrazione si appellava al Consiglio di Stato deducendo l'omessa notificazione del ricorso di primo grado al titolare del codice sorgente.

La decisione - Con riguardo all'accesso documentale i "controinteressati" devono essere identificati in tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili, che dall'esercizio dell'accesso possono vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza.

In materia di accesso civico si prevede tra gli interessi qualificati, in funzione ostativa all'accesso, la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza, nonché gli interessi economici e commerciali del singolo, suscettibili di essere pregiudicati dall'ostensione del documento oggetto di accesso.

In materia di appalti pubblici, si accorda tutela alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, che costituiscano secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. In ogni caso, deve essere riconosciuta una posizione di "controinteresse" in capo a colui che, in quanto titolare di dati personali ovvero di segreti commerciali o tecnici suscettibili di essere rivelati dall'ostensione del documento richiesto, può subire un pregiudizio nella propria sfera giuridica, dall'accoglimento dell'istanza di accesso, con particolare riguardo al diritto alla riservatezza dei dati racchiusi nel relativo documento.

Trattasi pertanto, di posizione qualificata e differenziata, in quanto da un lato, presa in considerazione dal legislatore nel regolare la materia dell'accesso ai documenti amministrativi, dall'altro, imputabile ad un soggetto direttamente inciso dall'azione amministrativa, titolare di una situazione giuridica soggettiva attiva (diritto alla riservatezza) correlata allo specifico documento oggetto di accesso.

E dunque si badi, la pubblica amministrazione a cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi. Pertanto se nel procedimento avviato dall'istanza di accesso l'Amministrazione individua un controinteressato, a quel soggetto dovrà essere notificato l'eventuale ricorso proposto dall'istante avverso il rifiuto ovvero avverso il silenzio. Per converso, nel caso in cui l'Amministrazione non abbia, in sede procedimentale, individuato alcun controinteressato, l'istante non sarà onerato a notificare il ricorso ad alcun controinteressato. Tuttavia il giudice adìto deve in ogni caso valutare - anche d'ufficio - l'esistenza di potenziali controinteressati e imporre la conseguente notifica del ricorso a tali pretermessi.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 28 febbraio 2020

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