NEWS

Il caso della coppia inquadrata dalla "kiss cam" al concerto: il GDPR, il precedente in Italia, ed una amara riflessione sulla privacy

In America una coppia è stata inquadrata sul maxischermo di uno stadio mentre si abbracciava durante un concerto. I due, però, pare fossero amanti e la scena – ora visibile su tutti i social – ha fatto il giro del mondo. Premesso che negli Stati Uniti il GDPR non è applicabile, cosa sarebbe accaduto se il fatto si fosse verificato in Italia? Quali sarebbero state le implicazioni in materia di privacy?

(Nel 2012, l'allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, viene inquadrato insieme a sua moglie Michelle da una kiss cam)


Nel momento in cui una persona partecipa ad un concerto, un evento sportivo, un corteo, una manifestazione di piazza, una fiera o sagra di paese che sia, autorizza le telecamere a riprenderla, a condizione però di non diventare la protagonista delle riprese, e senza che i suoi dati personali siano diffusi.

Nel caso in questione, utilizzabile come esempio, la coppia è stata ripresa da una “kiss cam”, vale a dire da una telecamera che la regia utilizza appositamente per cercare ed inquadrare persone in atteggiamenti affettuosi, mostrandole poi sui maxischermi. Quest’ultima circostanza già di per sé rappresenta una diffusione di dati personali, perché si comunicano a decine di migliaia di persone l’immagine degli interessati, la loro localizzazione, la persona in loro compagnia, ma anche – vista la specifica missione della telecamera – il loro orientamento sessuale, vale a dire un dato personale tra quelli che la norma ritiene meritevoli di particolare tutela.

La ricerca di persone specificatamente intente in determinati atteggiamenti, da condividere poi sul maxischermo, fa si che esse non siano vittime di una ripresa estemporanea o casuale, bensì protagoniste di una specifica ricerca eseguita nella consapevolezza che si diffonderanno i predetti dati personali altrui.

L'organizzazione dell'evento, all'atto dell'acquisto del biglietto, ovvero dell'accesso alla manifestazione qualora non sia necessario comprare un titolo per entrarvi, deve consegnare ai partecipanti un'informativa dettagliata in cui si evidenzi la possibilità di essere inquadrati e che le immagini, all'esito di una accurata selezione, potrebbero essere pubblicate ma solo in presenza di una base giuridica valida. Per il trattamento dell'immagine, le basi giuridiche sono il consenso dell'interessato ed il legittimo interesse. L'informativa può essere riportata sul biglietto oppure, nei casi in cui non sia necessario acquistarne uno, affissa in modo ben visibile all'ingresso dell'evento. Infatti, il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati personali non possono darsi per acquisiti con il semplice acquisto del biglietto ovvero con la partecipazione all'evento.

In passato, in una situazione per certi aspetti simile, con l'ordinanza numero 36754, emessa dalla sezione prima civile della Cassazione in data 25.11.2021, i giudici condannarono l'etichetta musicale Sony a versare 40 mila euro ad una donna a titolo di risarcimento danni. La signora, infatti, durante la registrazione del videoclip di un noto cantante, venne ripresa in strada in compagnia dell'amante. Tramite il CD le immagini vennero divulgate a tutti gli appassionati dell'artista, tra i quali vi era anche il marito della donna, che così scoprì il tradimento chiedendo la separazione.

L'etichetta musicale venne ritenuta responsabile di non aver acquisito il consenso alla registrazione e diffusione, e di non aver bene evidenziato – tramite apposita cartellonistica – che in quell’area erano in corso delle registrazioni e quindi, conseguentemente, la possibilità di essere ripresi. La signora, pertanto, secondo i giudici, vide la sua riservatezza e reputazione violate dalla diffusione del video, ed i suoi interessi lesi in quanto – in conseguenza di una divulgazione non autorizzata dei suoi dati personali, ed in particolare della sua immagine e del suo orientamento sessuale – fu costretta a separarsi.

Siamo tutti pronti ad indignarci e ad invocare la privacy quando riceviamo, magari all’ora di cena, la telefonata di un call center. Ciò che scarseggia, in realtà, sono la sensibilità ed il rispetto per la riservatezza altrui, qualità che prescindono dalla norma in quanto dovute senza se e senza ma, indipendentemente dal fatto che il comportamento coincida o meno con la violazione di una legge.

Ed invece, siamo tutti pronti a condividere in rete foto nel traffico ed in mezzo alla gente senza oscurare targhe e volti, vale a dire senza preoccuparci minimamente del fatto che stiamo dicendo al mondo intero che persone identificate o identificabili sono, in un dato momento, in uno specifico luogo, a fare chissà cosa ed in compagnia di chi. Allo stesso modo, nessuno scrupolo nel condividere – senza consenso – messaggi audio e screenshot di conversazioni con altri, ed a pubblicare sui social le immagini di cene, feste, recite scolastiche, partite di calcetto.

Ciò che colpisce non è tanto la mancata conoscenza della differenza tra uso domestico e non domestico dei dati personali, ma la facilità, la superficialità, la leggerezza con la quale si diffondono notizie sugli altri, rischiando di creare non pochi problemi.

Note sull'Autore

Andrea Pedicone Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali, Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, socio membro Federprivacy.

Prev La mail con oggetto "manuale per i dipendenti" che sembra provenire dalle Risorse Umane è in realtà una nuova campagna di phishing
Next L'associazione di attivisti per la privacy: "ecco come TikTok, AliExpress e WeChat ignorano i vostri diritti del GDPR"

Privacy Day Forum 2025: il servizio di Arezzo Tv

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy