Dal 12 novembre obbligatorio dimostrare la maggiore età per accedere a siti e piattaforme che diffondono contenuti pornografici
In vigore dal 12 novembre l'obbligo per i siti pornografici, stabilito dall'Agcom, di verificare la maggiore età degli utenti, "assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo". Il provvedimento dell'Autorità, varato lo scorso maggio, recepisce il decreto Caivano che al comma 1 ha introdotto per i minori "un divieto di accesso a contenuti a carattere pornografico, in considerazione delle capacità lesive della loro dignità e del benessere fisico e mentale, costituendo un problema di salute pubblica".

Agcom ha pubblicato sul suo portale un primo elenco di 48 siti porno che dal 12 novembre devono adeguarsi alla normativa: vi compaiono i nomi più famosi e cliccati, da OnlyFans a PornHub, da YouPorn a xHamsters.
Tali siti web, ai sensi del combinato disposto dell’art. 13-bis del decreto Caivano (dl123/2023) e del regolamento attuativo Agcom (delibera n. 96/25/CONS), devono implementare sistemi di verifica dell’età (cd. age verification) per continuare a diffondere i loro contenuti nel nostro Paese. In caso di mancato rispetto dell’obbligo, l’Autorità diffiderà il soggetto inadempiente e irrogherà, in caso di inottemperanza, le conseguenti sanzioni fino a 250.000 euro.
Al momento i siti hard si limitano a chiedere all'utente se è maggiorenne, e con un semplice click si accede ai contenuti vietati ai minori. Ma le nuove regole dell'Autorità prevedono un sistema di verifica dell'età che utilizzi il modello del "doppio anonimato".
Il sistema prevede l'intervento, per dare prova della maggiore età, di soggetti terzi indipendenti certificati, attraverso un processo di verifica dell'età che prevede due passaggi logicamente separati: identificazione e autenticazione della persona identificata.
Nel caso di sistemi di verifica dell'età non basati su applicativi installati nel terminale utente, spiega l'Agcom, un processo di verifica dell'età deve essere diviso in tre fasi distinte: in primo luogo, l'emissione, ad esempio mediante accesso a un sito web tramite browser, di una "prova dell'età", a seguito della identificazione, rilasciata da diversi soggetti, indipendenti dal fornitore di contenuti, che conoscono l'utente di Internet, siano essi fornitori di servizi specializzati nella fornitura di identità digitale, o un'organizzazione o soggetto che ha identificato l'utente di Internet in un altro contesto. Il soggetto che fornisce la "prova dell'età" non è a conoscenza dell'utilizzo che l'utente ne farà e deve essere certificato da un'apposita Autorità al fine di avere garanzie sul sistema di identificazione usato.
In secondo luogo, la comunicazione della prova dell'età solo all'utente che poi la presenterà al sito o piattaforma visitata. La "prova dell'età" può essere, ad esempio, scaricata direttamente dall'utente attraverso il sito web del soggetto certificatore e poi inviata, sempre dall'utente via web, al sito o piattaforma visitata. Il sito o la piattaforma visitata dall'utente analizza la prova dell'età presentata e fornisce o meno l'accesso al contenuto richiesto (autenticazione).
Nel caso di sistemi di "age assurance" basati sull'uso di applicativi installati sul telefonino, il soggetto terzo che fornisce la prova dell'età mette a disposizione dell'utente una App per la certificazione e la generazione della prova dell'età (es. App del portafoglio di identità digitale, oppure App per la gestione dell'identità digitale, etc.). L'utente può quindi effettuare l'autenticazione e fornire la prova dell'età al sito web o piattaforma visitata, direttamente utilizzando l'App installata sul proprio dispositivo e il servizio presente nella piattaforma/sito web deputato a tale scopo.






