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Visualizza articoli per tag: consenso

Il Regolamento (UE) 2016/679 nel prevedere che ogni trattamento debba trovare fondamento in un’idonea base giuridica individua, come noto, nell’articolo all’articolo 6 le seguenti basi giuridiche: consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Al momento di apertura di un conto corrente bancario una filiale ligure della Deutsche Bank s.p.a. sottoponeva al potenziale cliente il “consueto” contratto da sottoscrivere per l’instaurazione del rapporto, nel quale l’Istituto di credito richiedeva l’autorizzazione al trattamento anche dei dati sensibili del cliente, pena il rifiuto di dar seguito al contratto.  Il cliente, pur sottoscrivendo il contratto, negava però detta autorizzazione, ma la banca dava ugualmente esecuzione al contratto, almeno per un periodo di tempo, finché ritornava sui propri passi e, forte della mancata autorizzazione, “bloccava” l’operatività sia del conto corrente bancario che del deposito titoli nella titolarità del cliente.

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L’“App economy” è uno dei settori del sistema economico attuale in maggiore espansione, che oggi impiega 1,8 milioni di persone solo in Europa e il cui valore, in termini di fatturato, si stima cresca esponenzialmente nei prossimi anni. Ma possiamo considerare l’espressione “app economy” anche come una delle più appropriate definizioni dell’economia digitale, in cui una parte significativa degli scambi commerciali è veicolata attraverso applicazioni scaricate dai consumatori, per i fini più vari, su smartphone, tablet ecc. Nella maggior parte dei casi, le app forniscono servizi gratuitamente o, meglio, richiedendo un corrispettivo non patrimoniale: i dati.

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Anche se gli utenti di Internet si sono da tempo abituati a visualizzare sul display annunci pubblicitari mirati in base ai loro gusti e ai loro comportamenti online, ora i siti web potrebbero dover rivalutare le loro strategie di business digitale.

Purtroppo, quella di fare richiesta di consensi privacy superflui o inutili per svolgere delle attività di trattamento di dati personali è una pratica tutt’ora fin troppo diffusa, facendo ricorso a copia-incolla poco o per nulla ragionati. Tutto questo ha però l’effetto di realizzare un duplice impatto negativo nei confronti sia degli interessati sia della capacità dell’organizzazione di essere e dimostrarsi conforme al GDPR.

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Violazione della regola del consenso e delle altre basi giuridiche in cima alla lista degli illeciti più sanzionati. Sono, secondo la ricerca Eset, 276 le ingiunzioni irrogate dai Garanti europei per violazione della base legale del trattamento, con una raccolta media di 627 mila euro per sanzioni.

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Le scuole non possono usare il consenso degli interessati per trattare i dati. La normativa sulla privacy impone alle pubbliche amministrazioni di agire con presupposti diversi dal consenso (osservanza dell'interesse pubblico). È quanto precisato dal Garante della privacy nella motivazione dell'Ingiunzione n. 148 del 28 aprile 2022.

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La Cassazione con l'ordinanza del 12 maggio 2023, n. 13121 ha ribadito un principio consolidato cioè, che in tema di separazione, grava sulla parte che richieda , per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza , mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza , provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda , vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.

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Sull’età minima per accedere ai social media i garanti vanno in ordine sparso. La garante per l’infanzia e l’adolescenza è d’accordo a portarla a 16 anni, mentre il garante della privacy elenca le ragioni a favore della soglia dei 14 anni, attualmente prevista, ma lascia la decisione al Parlamento.

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Nella promozione di beni e servizi sul mercato le aziende devono avere ben presenti le prescrizioni obbligatorie sul trattamento dei dati personali, per evitare di incorrere in sanzioni anche molto pesanti.

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Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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