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Crm sempre allineato con le revoche del consenso. Altrimenti scatta la sanzione per violazione della privacy. Il provvedimento del Garante n. 232/2019 si occupa del sistema di gestione della clientela e detta le regole concrete di conformità al Gdpr. Il Crm è un applicativo che serve per il cosiddetto Customer relationship management e cioè una gestione del cliente finalizzata alla fidelizzazione dello stesso e alla prosecuzione del rapporto nel tempo.

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Se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. L’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.

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Tra il 2015 e il 2016, per nove volte, Wind indirizza una pioggia di sms verso i suoi clienti. Cinque milioni di clienti, un'enormità. Sono tutte persone che non hanno dato il via libera a ricevere messaggini promozionali, o persone che addirittura hanno negato il loro consenso. Proprio per questo, il Garante della Privacy - dopo un lungo braccio di ferro con Wind (ora fusa con Tre) - decide ora una sanzione da 600 mila euro.

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Il consenso per ricevere la pubblicità e per autorizzare la banca a comunicare i dati personali anche ad altre società del gruppo era d’obbligo per i clienti che non volevano trovarsi sul conto corrente un addebito di 5 euro mensili. A dimostrare come tale richiesta fosse una vera e propria forzatura, le caselle dei consensi erano già preselezionate e alla maggior parte dei malcapitati clienti non restava altro che ingoiare il rospo. Fino a quando alcuni non si sono rivolti all’autorità per la privacy.

Non è lecito l'invio di comunicazioni commerciali ai possessori di tessere fedeltà che non abbiano espresso uno specifico e libero consenso all'uso dei propri dati a fini di marketing. E' quanto ribadito dal Garante Privacy in un provvedimento con cui ha imposto a un'importante catena di negozi una serie di misure per garantire il rispetto delle misure poste a tutela della privacy dei consumatori.

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Sui siti internet è illegittimo precompilare le caselle con il consenso per i cookie e spacciare quelli non essenziali per tecnici (per i quali il consenso non ci vuole). Sono alcune delle condotte degli operatori bocciate dal report compilato dalla task force del Comitato europeo per la protezione dei dati (Edpb), pubblicato il 18 gennaio 2023. Il report ha condotto un'analisi sulle prassi seguite nei paesi in cui su applica il Gdpr (regolamento UE sulla protezione dei dati n. 201/679): ci sono parecchie precisazioni (per lo più su aspetti noti), ma su alcuni temi si lascia la porta aperta alle soluzioni adottate dagli operatori, senza adottare scelte univoche.

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Se scambiare dati per scaricare una app è un contratto, allora i minori non possono dare il consenso a trattare i propri dati ai social network e ai gestori di servizi della società dell'informazione. È questo uno degli effetti dell'applicazione del principio enunciato dalla sentenza del Tar Lazio n. 261/2020. Così ci vorrebbe il consenso dei genitori se un minorenne vuole scaricare una app dando in cambio i dati.

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Azzerare in un solo colpo tutti i consensi a ricevere le telefonate commerciali, anche quelle automatizzate: sarà possibile, iscrivendosi al registro pubblico delle opposizioni al telemarketing. Lo prevede l'articolo 9, comma 8, introdotto dal senato nel decreto legge 139/2021, ora all'esame della camera, che amplia le tutele contro il telemarketing selvaggio. La disposizione modifica la legge 5/2018, che, peraltro, sta ancora attendendo il regolamento attuativo.

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Per le chiamate con sistemi automatizzati ci vuole sempre il consenso preventivo dell'interessato. Anche se la revoca del consenso potrà essere fatta con l'iscrizione nel registro delle opposizioni, questo non fa venire meno l'obbligo di acquisire il consenso a monte da parte dell'interessato. In generale applicare il regime del registro delle opposizioni significa poter fare telefonate commerciali senza consenso, tranne che ai numeri iscritti nel registro. Ma per le chiamate automatizzate, l'estensione della disciplina del registro riguarda solo la revoca e non libera dalla necessità del consenso preventivo.

Il consenso, inizialmente rilasciato da un cliente ad una società anche per attività promozionali di terzi, non può estendere la sua efficacia anche a successive cessioni ad ulteriori titolari. Tali cessioni infatti non sarebbero supportate dal necessario consenso, specifico ed informato dell’interessato. Sulla base di questo principio, il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di circa 3 milioni di euro ad Iren Mercato S.p.A., società operante nel settore energetico, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso.

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