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La comunicazione dei dati al RIAP (Registro Italiano ArtroProtesi) è facoltativa da parte del paziente e per questo l’Istituto Superiore di Sanità che lo gestisce chiede correttamente agli interessati il consenso per il trattamento, ma d’altra parte in Sicilia un decreto ha stabilito che in caso di mancato conferimento dei dati le prestazioni sanitarie non vengono remunerate alle strutture sanitarie accreditate. Siamo di fronte a un altro passo falso sul diritto alla protezione dei dati personali da parte della Regione Siciliana dopo il recente avvertimento ricevuto dal Garante lo scorso 22 luglio?

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Il Garante per la protezione dei dati personali manda un segnale forte a Tik Tok. L’Autorità, con un provvedimento d’urgenza adottato lo scorso 7 luglio, aveva avvertito la piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare loro pubblicità personalizzata in assenza di un esplicito consenso.

In data 11 luglio 2022 l’Ufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali italiana ha reso noto che la medesima Autorità ha adottato in data 7 luglio 2022 un provvedimento di urgenza nei confronti di Tik Tok col quale ha avvertito la piattaforma che è illecito utilizzare dati personali archiviati nei dispositivi degli utenti per profilarli e inviare ad essi pubblicità personalizzata senza un loro esplicito consenso.

Come noto la legge sul diritto d’autore (art. 96 legge 633/41) richiede il consenso quando la persona viene ritratta se il fine del ritratto è l’esposizione in pubblico, lo sfruttamento commerciale e/o la riproduzione. Salvi i casi previsti dall’articolo 97 della legge sul diritto d’autore, per procedere alla diffusione di una fotografia o di un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono e la forma prediletta per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. "liberatoria".

Una norma specifica riguarda l’espressione del consenso nel caso di offerta diretta di servizi della società dell’informazione ai minori: il trattamento di dati personali di minori al di sotto dei 16 anni - o, se previsto dal diritto degli Stati membri, di un’età inferiore ma non al di sotto di 13 anni - è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è espresso o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale sul minore.

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Parere favorevole del Garante privacy al trattamento dei dati da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona finalizzato allo studio dei pazienti affetti da patologie neoplastiche, infettive, degenerative e traumatiche del distretto toracico. Il progetto prevede la creazione di una banca dati e un’attività di ricerca in nove ambiti che saranno oggetto di ulteriori specifici protocolli e sottoposti ai Comitati etici competenti per territorio.

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Quando riceviamo mail pubblicitarie o veniamo contattati nell'ambito di campagne di marketing e domandiamo agli operatori come abbiano ottenuto i nostri dati personali, spesso ci troviamo di fronte ad un muro di gomma, e la risposta che riceviamo è che "abbiamo dato il consenso", come se per il fatto che se in una certa occasione di cui neanche abbiamo ricordo abbiamo dato un consenso più o meno consapevole avessimo firmato una condanna ad essere perseguitati vita natural durante da spam e promozioni aggressive.

Crm sempre allineato con le revoche del consenso. Altrimenti scatta la sanzione per violazione della privacy. Il provvedimento del Garante n. 232/2019 si occupa del sistema di gestione della clientela e detta le regole concrete di conformità al Gdpr. Il Crm è un applicativo che serve per il cosiddetto Customer relationship management e cioè una gestione del cliente finalizzata alla fidelizzazione dello stesso e alla prosecuzione del rapporto nel tempo.

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Se l’utente dice “no” alla telefonata commerciale indesiderata il call center o la società che lo ha contattato deve annotare subito la sua volontà e cancellare il nominativo dalle liste utilizzate per il telemarketing. L’opposizione espressa nel corso della telefonata non deve essere confermata con email o altre modalità, come invece viene spesso richiesto di fare da parte degli operatori, ed è valida anche per le campagne promozionali future.

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I clienti raccontavano le loro esperienze e le proprie storie sentimentali ai medium rivelando informazioni sensibili sul proprio conto, come le condizioni di salute e l’orientamento sessuale, con la speranza di conoscere il loro futuro, ma non sapevano che facendo quelle confidenze intime al telefono o tramite chat stavano dicendo addio alla loro privacy.

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