Il Dpo non deve firmare le informative privacy o assumere ruoli tipici del titolare del trattamento
Anche in materia di sanità pubblica il responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è un mero consulente che non deve firmare le informative o assumere ruoli tipici del titolare del trattamento. La responsabilità e gli obblighi privacy gravano infatti su quest'ultimo soggetto ovvero l'azienda sanitaria locale con tutta la sua struttura organizzativa e dirigenziale. Così il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione 8/2022.







