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Anche i personaggi famosi tutelano la loro privacy: gruppo editoriale condannato a risarcire George Clooney
Anche gli attori di fama mondiale come George Clooney hanno diritto a essere tutelati sul fronte della privacy. In caso contrario spetta loro un congruo risarcimento. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 17217/21. Con atto di citazione notificato il 19 luglio 2010 George Clooney conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Milano il gruppo editoriale Arnoldo Mondadori spa e Alfonso Signorini, nella qualità di direttore del periodico "Chi", chiedendo di accertare la violazione del diritto all'immagine dell'attore, ritratto nell'agosto 2009, in atteggiamenti intimi con la sua compagna Elisabetta Canalis nel parco di villa Oleandra nei pressi del lago di Como. L'istante ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti, quantificati in 4milioni di euro.
Attenzione ad utilizzare foto di persone famose, anche se tratte da film molto conosciuti
L’utilizzo di foto di personaggi famosi a scopo commerciale richiede un’autorizzazione anche quando le immagini sono tratte da film molto conosciuti. Lo ha chiarito il Tribunale di Bari che, con la sentenza del 26 gennaio 2026, n. 568/2026, che ha affrontato il tema della tutela del nome e dell’immagine del celebre artista “Totò”.
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E’ lecito fotografare la Polizia durante una manifestazione?
Si possono fotografare le forze dell’Ordine (Polizia, Carabinieri, ecc.) durante manifestazioni od operazioni di controllo? Si tratta di una domanda sempre più ricorrente complice la diffusione degli strumenti video (in primis lo smartphone) che consentono di scattare fotografie e/o effettuare video di eccellente qualità.
La sottile linea tra il consenso genitoriale e la tutela del diritto all’immagine
Nel luglio 2019 il Codacons presentava un esposto alla Procura di Roma, al Garante della Privacy e dell’Infanzia, sollecitando la valutazione di possibili profili di reato e/o di responsabilità a fronte della pubblicazione da parte di personaggi più o meno pubblici di foto ritraenti il propri figli, minori se non addirittura neonati, talvolta ripresi in pose non rappresentative della loro giovane età.
L’uso non autorizzato dell’immagine altrui senza consenso dà luogo al risarcimento del danno non patrimoniale
Va riconosciuto ma va provato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la diffusione di foto di un minore senza il consenso dei genitori anche se utilizzata a fini benefici o religiosi. In assenza di consenso, infatti, il danno non patrimoniale non è di per sé sussistente.
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Può un minore firmare una liberatoria per autorizzare altri ad utilizzare la sua immagine?
Come noto la legge sul diritto d’autore (art. 96 legge 633/41) richiede il consenso quando la persona viene ritratta se il fine del ritratto è l’esposizione in pubblico, lo sfruttamento commerciale e/o la riproduzione. Salvi i casi previsti dall’articolo 97 della legge sul diritto d’autore, per procedere alla diffusione di una fotografia o di un filmato è sempre necessario il consenso espresso dei soggetti che vi compaiono e la forma prediletta per il rilascio del consenso è costituita dalla c.d. "liberatoria".
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Tavola rotonda su privacy e intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
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