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La deontologia dell’avvocato e l’intelligenza artificiale

Con l’introduzione di Chat GPT di Open AI nel novembre 2022, l’Intelligenza Artificiale Generativa sta trasformando il modo di lavorare di qualsiasi avvocato. Da quel momento sono proliferati sistemi, programmi, banche dati e servizi integrati con la Gen AI, velocizzando le ricerche legali (individuazione di giurisprudenza), generando documenti, ottimizzando l’analisi di grandi documenti.

È, pertanto, assolutamente evidente, come l’Intelligenza Artificiale si presenti come uno strumento utile per la professione forense.

Con l’introduzione di Chat GPT di Open AI nel novembre 2022, l’Intelligenza Artificiale Generativa (Gen AI) sta trasformando il modo di lavorare di qualsiasi avvocato. Da quel momento sono proliferati sistemi, programmi, banche dati e servizi integrati con l’Intelligenza Artificiale, velocizzando le ricerche legali (individuazione di giurisprudenza), generando documenti, ottimizzando l’analisi di grandi documenti. È, pertanto, assolutamente evidente, come l’Intelligenza Artificiale si presenti come uno strumento utile per la professione forense.

Il grande sviluppo dell’Intelligenza Artificiale impone, tuttavia, per l’Avvocatura, una seria ed approfondita riflessione in merito ad un utilizzo dello strumento responsabile e deontologicamente corretto.

L’uso responsabile non può prescindere dalla conoscenza sia dello strumento che della tecnologia posta a fondamento dell’Intelligenza artificiale utilizzata. Avere una conoscenza sufficientemente completa della tecnologia di Gen Ai, delle sue potenzialità e funzionalità consente all’avvocato di prendere decisioni consapevoli per un utilizzo appropriato e responsabile, sfruttandone al massimo le potenzialità.

(Nella foto: l'Avv. Alessandra Joseph, speaker al Privacy Day Forum 2025)

Più difficile individuare la definizione di un uso deontologicamente corretto non contenendo il codice deontologico forense alcun riferimento all’Intelligenza Artificiale.

Neppure il testo della proposta della riforma dell’ordinamento forense, pronta ad approdare in Parlamento, si preoccupa di promuovere un uso responsabile dell’intelligenza artificiale, preservando i principi dell’etica e della deontologia professionale e introducendo un sistema sanzionatorio per chi non rispetta tali valori. Di Intelligenza artificiale si parla solo in tema di formazione all’ art 67 comma 1 lettera F punto n. 7: il Consiglio Nazionale Forense disciplina con proprio regolamento l’omogeneità dei piani didattici con riferimento all’utilizzo degli strumenti digitali e dell’Intelligenza artificiale nell’esercizio dell’attività professionale. Una occasione al momento non colta ma sicuramente da non perdere, per una riforma proiettata al futuro.

Per un uso deontologicamente corretto non potrà, pertanto, che farsi riferimento ai principi fondamentali dell’Ordinamento forense. Viene così, in primo luogo, il richiamo all’art 3 della Legge 247/2012 per cui la competenza e la qualità dell’esercizio della difesa è al centro dei doveri deontologici. Ciò comporta il dovere per l’avvocato di possedere competenza tecnica e consapevolezza del proprio ruolo di difensore anche nell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Non può poi mancare il riferimento all’art 13 (dovere di segretezza e riservatezza): l’avvocato è tenuto al segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze apprese nell’esercizio professionale. Di qui l’importanza di evitare la formulazione di domande che possano contenere dati riservati.

L’avvocato deve accertarsi che i sistemi di IA generativa di cui si avvale siano dotati di adeguate misure di sicurezza e conformi al Regolamento sulla protezione dei dati personali (GDPR). Questo perché l’IA generativa non si limita ad elaborare i dati in suo possesso per rispondere, ma acquisisce anche i dati che l’utente inserisce mediante i prompt per migliorarsi. Per cui è necessario munirsi di sistemi in grado di garantire la privacy e la protezione dei dati personali.

Necessario poi riferirsi al combinato disposto dell’art. 14 (dovere di competenza e l’art. 26 (adempimento del mandato): l’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo e costituisce violazione deontologicamente rilevabile dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti il mandato. Nel caso di strumenti di Intelligenza Artificiale, la competenza consiste, innanzitutto, nella conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata oltre al dovere di interpretazione dei risultati forniti, non potendo l’avvocato abbandonare in alcun modo la propria capacità critica, la propria competenza, il proprio vaglio critico ed autonomo

Questo è un punto fondamentale e imprescindibile della nostra deontologia.

In ultimo non può non citarsi l’art 27 dovere di informazione. L’avvocato deve informare il cliente delle caratteristiche e dell’importanza dell’incarico informando il cliente in merito all’utilizzo di sistemi tecnologici di Intelligenza Artificiale.

L’auspicio per il futuro è l’elaborazione di idonee linee guida allo scopo di consentire agli avvocati di utilizzare gli strumenti di IA responsabilmente e secondo i principi che regolano la professione forense allo scopo di garantire standard etici e proteggere la riservatezza del cliente.

Note sull'Autore

Alessandra Joseph Alessandra Joseph

Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo

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