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Avete mai sospettato che il vostro capo vi stesse spiando sul lavoro? È capitato probabilmente a tutti almeno una volta di chiederci se l’azienda ci avesse installato un software di monitoraggio sul computer, o se ci stesse monitorando in qualche altro modo, ma se lavorate alla Barclays questo presentimento potrebbe essere più che una semplice suggestione. Il Garante per la privacy inglese (ICO Information Commissioner’s Office) ha infatti aperto un’indagine sul colosso bancario, accusato di aver implementato un sistema che spia i propri dipendenti.

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Nata come infrastruttura per le criptovalute, la Blockchain ha rapidamente dimostrato il proprio potenziale ben oltre l'ambito finanziario, diventando una piattaforma versatile per la gestione sicura e trasparente delle informazioni. Una delle questioni più delicate nella sua regolamentazione riguarda la privacy e la protezione dei dati personali.

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Superano quota 10mila gli addetti ai lavori iscritti a Federprivacy, complice l'introduzione del Gdpr. Oltre ad avvocati ed informatici, spicca un 25% di titolari e funzionari direttivi di pmi che seguono in prima persona i temi della privacy. Solo il 6% quelli della p.a. che si interessano della materia. Non decollano invece le certificazioni di DPO basate sulla Norma UNI 11697:2017. Meno di 800 i professionisti in possesso di una certificazione delle competenze, delle quali più della metà rilasciate da Tüv. Bernardi: "Interpretiamo cautela come sintomo positivo a seguito dei chiarimenti del Garante".

Un braccialetto elettronico al polso di ogni operatore ecologico. Un sistema che "dialoga" con i cestini e segnala se sono stati svuotati. Succede a Livorno, dove l'azienda Avr, che gestisce in appalto il servizio di pulizia strade per conto della municipalizzata Aamps, ha introdotto da qualche giorno questa nuova tecnologia.

L’utilizzo di dispositivi personali del lavoratore per scopi professionali richiede la predisposizione di una specifica policy BYOD. Sul piano organizzativo, il principio di minimizzazione impone alle aziende di adottare un approccio di Privacy by Design e Privacy by Default nello sviluppo o nella selezione di qualsiasi applicazione o sistema di monitoraggio.

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Non basta il consenso dei lavoratori per attivare un sistema di videosorveglianza in un locale pubblico. Serve l'accordo sindacale, l'informativa e il rispetto di tutti i principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali. E in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Autorità meglio rispondere in fretta. Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati con l'ordinanza n. 9768440 del 7 aprile 2022.

Nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato le agenzie investigative operano lecitamente solo nel caso in cui la vigilanza sui dipendenti non sconfini in una forma di controllo occulto sull'attività lavorativa vera e propria, la quale può essere direttamente esercitata solo dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori. Precisa la Cassazione (sentenza 15094/2018 ) che la vigilanza tramite agenzia investigativa deve necessariamente limitarsi agli atti illeciti del lavoratore che non siano riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione lavorativa. In altri termini, l'intervento degli investigatori può giustificarsi solo nel caso in cui sia stato commesso un illecito e vi sia la necessità di una verifica più approfondita per accertare il contenuto effettivo delle violazioni, oppure se vi sia un fondato sospetto che atti illeciti siano in corso di svolgimento.

Con l’ordinanza 25287/2022, la Corte di Cassazione torna sulla questione dei limiti all’utilizzo di agenzie investigative per l’accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti nel rapporto di lavoro.

Il licenziamento per giusta causa irrogato al dipendente che abbia ripetutamente manomesso il registro delle presenze al fine di occultare le proprie assenze ingiustificate dal lavoro è illegittimo quando, per accertare questa circostanza, il datore di lavoro abbia fatto ricorso ai servizi di un investigatore privato. E questo perché, affinché il ricorso a soggetti esterni all'organizzazione aziendale per vigilare sull'operato di un proprio dipendente sia legittimo, è necessario che l'attività investigativa disposta dal datore di lavoro abbia ad oggetto l'accertamento di condotte illecite diverse dal solo adempimento della prestazione. Lo Statuto dei Lavoratori, infatti, riserva quest'ultimo tipo di controllo proprio al datore di lavoro e alla propria organizzazione gerarchica, non consentendo che venga invece affidato a soggetti terzi alla struttura aziendale.

Con sentenza 28365/2025 la Corte di cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato da una società a un dipendente che aveva abusivamente effettuato accessi al sistema informatico aziendale e diffuso dati riservati della clientela a soggetti esterni.

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Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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