Visualizza articoli per tag: intercettazioni
L'utilizzo dei captatori informatici nei luoghi di privata dimora
L'uso del captatore per una intercettazione tra presenti è ammissibile solo se l'indagine condotta riguarda la criminalità organizzata. Tuttavia, tali strumenti esistevano ed erano utilizzati già da prima. L'articolo 266-bis del codice di procedura penale, infatti, da tempo dispone che "Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi".
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La registrazione occulta della riunione aziendale non è cedibile ai colleghi di lavoro
La registrazione occulta della riunione aziendale da parte di un lavoratore con cessione, a distanza di due anni, ad altri colleghi costituisce un trattamento illecito di dati personali. L’utilizzo della registrazione da parte dei colleghi in un autonomo contenzioso contro il datore realizza un comportamento altrettanto illecito e comporta una sanzione pecuniaria a loro carico in base al Regolamento UE 2016/679 (articoli 58 e 83).
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La videoripresa di azioni non comunicative è atto d'indagine legittimo diverso dalle intercettazioni
La videoripresa di comportamenti non comunicativi è prova atipica nel processo e ad essa non si applica il regime "garantista" delle intercettazioni.La registrazione non captativa dello scambio di messaggi tra le persone inquadrate non contrasta né con l'inviolabilità del domicilio né con le regole autorizzatorie delle intercettazioni. La ripresa di comportamenti non comunicativi costituisce prova atipica nel processo e non necessita dell'autorizzazione del giudice delle indagini.
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L’archiviazione da anni non basta per distruggere le intercettazioni
Il Giudice per le indagini preliminari può rifiutare di distruggere , come chiesto dal Pubblico ministero, le intercettazioni relative a un procedimento anche se archiviato da oltre 10 anni. La sola archiviazione non basta, infatti, ad escludere la possibilità di una rilevanza futura del materiale archiviato. Mentre la il diritto alla riservatezza degli intercettati resta garantito dalla conservazione nell’archivio della procura della Repubblica, in quanto luogo protetto.
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L’intercettazione di colloqui protetti tramite un trojan non rende inutilizzabile tutte le acquisizioni
Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che autorizza all’uso del trojan, quanto su quella specifica intercettazione e solo su quella, che potrebbe essere giudicata come inutilizzabile.
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Misure cautelari, processo nullo se il difensore non accede alle conversazioni intercettate
A seguito dell’adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l’accesso ai supporti magnetici o informatici, contenenti la registrazione delle conversazioni intercettate.
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Non viola la privacy il medico che registra di nascosto la conversazione con i colleghi per esercitare il suo diritto di difesa
Seguendo un orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 5844 del 5 marzo 2025, ha ribadito che le registrazioni tra presenti, effettuate per essere poi utilizzate in giudizio a tutela di un proprio diritto, non violano il GDPR e sono quindi legittime ed utilizzabili.
Operativa la riforma delle intercettazioni, al Pm il giudizio sulla rilevanza
Coniugare esigenze di tutela della privacy con la funzionalità delle indagini. È su questa scommessa che si gioca la riforma delle intercettazioni da oggi in vigore dopo una lunga e tormentata sequenza di rinvii. Perché la prima versione dell’intervento era stata messa a terra nello scorcio finale della passata legislatura ed è stata poi perfezionata dall’attuale maggioranza giallorossa alla fine dello scorso anno.
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Registrare di nascosto i colleghi non viola la privacy se serve ai fini della prova contro il datore di lavoro
Registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. Infatti è legittimo il comportamento del lavoratore finalizzato a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro per una causa futura o imminente. È dunque possibile produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Attenzione però: le registrazioni sul lavoro sono consentite a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità.
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Retroattiva la riforma sulle intercettazioni nei procedimenti contro la mafia
È retroattiva la norma sulle intercettazioni contro la criminalità organizzata approvata quest’estate con decreto. Ad affermarlo, intervenendo per la primissima volta sul punto è la Cassazione, con la sentenza n. 47643 della Seconda sezione penale depositata il 29 novembre.
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Tavola rotonda su privacy e intelligenza artificiale nel mondo del lavoro
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