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Intercettazioni ambientali estese anche ai fatti reato espressione di un diverso disegno criminoso. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10704, con riferimento alla disciplina previgente, rigettando il ricorso di un uomo agli arresti domiciliari, in via cautelare, con l'imputazione di scambio elettorale politico mafioso con un esponente del clan dei "barcellonesi" anch'egli agli arresti domiciliari e soggetto ad intercettazioni a mezzo trojan.

L'uso del captatore per una intercettazione tra presenti è ammissibile solo se l'indagine condotta riguarda la criminalità organizzata. Tuttavia, tali strumenti esistevano ed erano utilizzati già da prima. L'articolo 266-bis del codice di procedura penale, infatti, da tempo dispone che "Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi".

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La registrazione occulta della riunione aziendale da parte di un lavoratore con cessione, a distanza di due anni, ad altri colleghi costituisce un trattamento illecito di dati personali. L’utilizzo della registrazione da parte dei colleghi in un autonomo contenzioso contro il datore realizza un comportamento altrettanto illecito e comporta una sanzione pecuniaria a loro carico in base al Regolamento UE 2016/679 (articoli 58 e 83).

La videoripresa di comportamenti non comunicativi è prova atipica nel processo e ad essa non si applica il regime "garantista" delle intercettazioni.La registrazione non captativa dello scambio di messaggi tra le persone inquadrate non contrasta né con l'inviolabilità del domicilio né con le regole autorizzatorie delle intercettazioni. La ripresa di comportamenti non comunicativi costituisce prova atipica nel processo e non necessita dell'autorizzazione del giudice delle indagini.

Il Giudice per le indagini preliminari può rifiutare di distruggere , come chiesto dal Pubblico ministero, le intercettazioni relative a un procedimento anche se archiviato da oltre 10 anni. La sola archiviazione non basta, infatti, ad escludere la possibilità di una rilevanza futura del materiale archiviato. Mentre la il diritto alla riservatezza degli intercettati resta garantito dalla conservazione nell’archivio della procura della Repubblica, in quanto luogo protetto.

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Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che autorizza all’uso del trojan, quanto su quella specifica intercettazione e solo su quella, che potrebbe essere giudicata come inutilizzabile.

Coniugare esigenze di tutela della privacy con la funzionalità delle indagini. È su questa scommessa che si gioca la riforma delle intercettazioni da oggi in vigore dopo una lunga e tormentata sequenza di rinvii. Perché la prima versione dell’intervento era stata messa a terra nello scorcio finale della passata legislatura ed è stata poi perfezionata dall’attuale maggioranza giallorossa alla fine dello scorso anno.

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Registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. Infatti è legittimo il comportamento del lavoratore finalizzato a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro per una causa futura o imminente. È dunque possibile produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Attenzione però: le registrazioni sul lavoro sono consentite a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità.

È retroattiva la norma sulle intercettazioni contro la criminalità organizzata approvata quest’estate con decreto.  Ad affermarlo, intervenendo per la primissima volta sul punto è la Cassazione, con la sentenza n. 47643 della Seconda sezione penale depositata il 29 novembre.

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Nel caso di imputazione per riciclaggio sono utilizzabili le intercettazioni disposte per altro procedimento anche se vi è assenza di connessione tra i due processi.Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 37143/2023.

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Privacy e Lavoro nell'era degli algoritmi

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