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Se salite sul taxi e durante l’itinerario vi va di scambiare due chiacchere, oppure incappate in un conducente espansivo sullo stile di Alberto Sordi con la sua Fiat Ritmo gialla "Zara 87" nel memorabile film “Il tassinaro”, prima di lasciarvi andare a parlare di questioni confidenziali informatevi se e quali dispositivi sono installati sull’autovettura per sincerarvi che una videocamera non vi stia riprendendo e magari anche quello che dite non venga registrato a vostra insaputa.

Il diritto alla sicurezza e incolumità è prevalente nella sua tutela rispetto al diritto alla riservatezza. Perciò una telecamera non viola la riservatezza nel caso in cui venga installata sul pianerottolo di un condominio osservando le precauzioni (comunicazione all'amministratore e affissione di cartello segnalatore). E' quanto precisa il Tribunale di Prato mediante sentenza del 29 giugno 2023, n. 440 (questione vertente sull'utilizzo delle telecamere private, tematica di viva attualità e diffuso interesse).

Telecamere lecite in condominio, ma soltanto allo scopo di tutelare la sicurezza delle persone e dei beni, con ridotto ambito visivo e con il rispetto degli adempimenti preliminari indicati dall'Autorità garante. Una delle novità più innovative contenute nella legge di riforma del condominio n. 220 del 2012 è stata quella che ha legittimato l'installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni e che ha specificato il procedimento necessario per adottare tale soluzione. Infatti in precedenza la videosorveglianza in ambito condominiale non aveva una normativa specifica di riferimento e si erano addirittura registrate alcune sentenze di merito che avevano negato la legittimità delle videoriprese.

Il Ministero della Giustizia potrà avviare un nuovo progetto di videosorveglianza in mobilità per garantire maggiore sicurezza alle attività della polizia penitenziaria, ma dovrà adottare precise misure a tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

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Mentre asili nido e scuole dell'infanzia italiane sono sempre più spesso teatro di vicende raccapriccianti con bambini che vengono maltrattati e sottoposti a vessazioni fisiche e psicologiche, lo scorso 23 ottobre la Camera ha approvato una proposta di legge per introdurre la videosorveglianza a scopo preventivo nelle scuole, e ora si attende l'approvazione definitiva del Senato, anche se il provvedimento dovrà essere a prova di privacy.

L'accesso da parte delle forze di polizia dello stato ai dati acquisiti dalla polizia locale con le telecamere di lettura targhe e gli autovelox non può essere giustificato solo con generici motivi di sicurezza. Servono sempre rapporti formali, convenzioni e precise regole di sicurezza a tutela della privacy e dei principi di proporzionalità e necessità. Lo ha chiarito il garante della privacy con l'inedito parere n. 13588/2019 inviato alla provincia di Brescia.

Da nostre alleate per proteggerci da ladri e malintenzionati a nemiche della nostra privacy che ci spiano nell’intimità delle nostre abitazioni. Sono le telecamere dei sistemi di videosorveglianza che sempre più spesso vengono prese di mira dai pirati informatici. Nell’operazione “Rear Window” la Polizia Postale e la Procura di Milano hanno sgominato un’organizzazione di criminali che spiavano migliaia di persone inserendosi nei sistemi informatici delle telecamere di videosorveglianza all’interno di spazi particolarmente intimi come camere da letto e bagni di abitazioni, alberghi, uffici, spogliatoi di palestre e piscine, con l’obiettivo di carpire immagini che ritraggono le ignare vittime durante la consumazione di rapporti sessuali o atti di autoerotismo, per poi poterne fare oggetto di commercio sui social.

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Recentemente l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali è tornata ad occuparsi dei sistemi di videosorveglianza installati in ambito personale o domestico. Se una telecamera domestica è posizionata verso un’area pubblica non basta affermare che non c’è effettivamente l’intenzione di riprendere i passanti.

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Il mero subentro di una impresa in locali già dotati degli impianti audiovisivi o altri strumenti similari non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato) previste dall’articolo 4 della legge 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti.

Nuovo cartello per la videosorveglianza. È inserito nelle linee guida n. 3/2019 elaborate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb), in corso di approvazione, dedicate alla disciplina del trattamento dei dati attraverso apparecchiature di videoripresa, alla luce del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 (Gdpr).

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25 maggio 2023: il Privacy Day Forum al CNR di Pisa nel giorno del 5° anniversario del GDPR

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