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Di recente una confessione religiosa del Kenia ha chiesto ai suoi membri di acconsentire all’uso delle immagini registrate durante le funzioni religiose. Quali sarebbero però le implicazioni di un simile trattamento di dati se fosse effettuato da una confessione religiosa in un Paese dell’Ue, come ad esempio l’Italia?

L'ente di una confessione religiosa può accedere agli atti amministrativi delle altre confessioni per verificare se il comune opera in modo discriminatorio. Il Consiglio di stato (Cds) ha recentemente chiarito che l'ente di una confessione religiosa a cui non viene riconosciuta l'esenzione dal pagamento di imposte e tasse, prevista a beneficio degli immobili destinati al culto, può accedere agli atti amministrativi e visionare i documenti tributari riguardanti altre confessioni religiose al fine di accertare l'eventuale sussistenza di disparità di trattamento, ed essere così in grado di dimostrare che la pubblica amministrazione abbia effettivamente operato nei suoi confronti in modo arbitrario e discriminatorio. Dopo una prima pronuncia in tal senso da parte del Tar Lazio, a confermarlo è stato il Cds con sentenza n. 6964/2021.

L’autorità per la privacy accoglie la richiesta di un ex aderente che aveva chiesto la cancellazione dei suoi dati personali dal registro dei battezzati della confessione religiosa.

Nella società digitale la possibilità di acquisire informazioni personali e utilizzarle illecitamente per discriminare i cittadini è continuamente dietro l’angolo, tanto più con l’intelligenza artificiale che necessita di essere attentamente regolata non solo da norme giuridiche, ma anche da principi etici di base, che sono indispensabili per evitare scenari finora riservati agli incubi e, purtroppo, anche ai fantasmi della storia passata.

Il trattamento di nomi e recapiti, finalizzato al primo contatto delle persone per scopi caritatevoli e di proselitismo religioso, trova base giuridica nell’interesse legittimo dell’associazione di tendenza, la quale, tuttavia, a tutti gli effetti, è un titolare del trattamento. Con tutto quel che ne consegue, quanto agli adempimenti previsti dal Gdpr. Aiutare i bisognosi, soprattutto in un periodo di emergenza, è un legittimo interesse, ma non uno stratagemma per affievolire il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati. Inoltre, il proselitismo abusivo o improprio non trova certo una sponda nel Gdpr.

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