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Chi offende su Facebook rischia una condanna anche se non fa il nome della persona presa di mira

Rischia una condanna per diffamazione aggravata chi insulta altri su Facebook, anche se magari pensa di farla franca solo perché evita di fare il nome della persona offesa. Se infatti gli aggettivi usati sono sufficienti per individuare la persona presa di mira, non sarà poi possibile nascondersi dietro un dito per sottrarsi alle proprie colpe. È il caso di una donna che sul noto social network aveva scritto offese pesanti riferendosi a una conoscente definendola in modo sprezzante “nana” e “spazzina”.

Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy

(Nella foto: Nicola Bernardi, presidente di Federprivacy)

Pochi dettagli, ma quanto basta per consentire agli utenti che leggevano i post di capire a chi si stesse riferendo la donna: infatti la conoscente era notoriamente di bassa statura, e all’epoca dei fatti lavorava con lei come addetta alle pulizie nello stesso esercizio commerciale.

Anche se molti pensano ancora che non citando direttamente il nome dell’interessato (o scrivendo solamente le sue iniziali) si stia mantenendo l’anonimato della persona, in realtà il Gdpr tutela in modo efficace la privacy delle persone, in quanto l’art.4 del Regolamento UE 2016/679 specifica a chiare lettere che costituisce un dato personale non solo qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o direttamente identificabile, ma che possa essere individuabile anche in modo indiretto con particolare riferimento “a un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.

Così, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.10762 del 25 marzo 2022, ha respinto il ricorso della donna che cercava di arrampicarsi sugli specchi affinché non fosse confermata la sua condanna a seguito del suo grottesco comportamento, perché i riferimenti fatti sulla bacheca online di un'amica comune delle due, anche lei condannata in concorso, non lasciavano spazio a dubbi: le deplorevoli espressioni erano rivolte proprio alla conoscente additata come “nana” e “spazzina”.

Social, si diffama anche senza far nomi

Nelle loro motivazioni, i giudici della suprema Corte hanno ricordando che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca su "Facebook" integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma terzo del Codice Penale, sotto il profilo dell'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" diverso dalla stampa, poiché tale condotta è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente significativo di persone, andando a ledere la reputazione della persona insultata attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali.

La donna è stata condannata agli effetti civili, mentre il reato invece, si è prescritto e quindi non dovrà scontare la pena in carcere. Dello stesso avviso la Procura generale della Cassazione che aveva chiesto l'estinzione del reato, ma solo perché la condanna era arrivata già fuori tempo massimo.

Note Autore

Nicola Bernardi Nicola Bernardi

Presidente di Federprivacy. Consulente del Lavoro. Consulente in materia di protezione dati personali e Privacy Officer certificato TÜV Italia, Of Counsel Ict Legal Consulting, Lead Auditor ISO/IEC 27001:2013 per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni. Twitter: @Nicola_Bernardi

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