Il nome “Mario Rossi” inserito nella ragione sociale di una S.a.s. nasce come dato personale riferito al o ad un socio accomandatario per disposizione di legge (art. 2314 c.c.). E tale resta, se è vero - come è vero – il rinvio all'art. 2292 c.c. (dettato in tema di società in nome collettivo), il cui comma 2 stabilisce che “la società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.” L'attribuzione del controllo e delle decisioni sul suo utilizzo al socio receduto o agli eredi del socio defunto conferma, cioè, l'opinione affermativa.
La risposta affermativa vale altresì per l'indirizzo di posta elettronica aziendale, in cui sia riportato il nome della persona/incaricato che opera nella organizzazione del Titolare.