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Carlo Pikler

Avvocato, Centro Studi Privacy and Legal Advice. Coordinatore del Gruppo di Lavoro Federprivacy sulla protezione dei dati personali nelle amministrazioni condominiali.

Nel contesto condominiale, la figura del conduttore occupa una posizione sempre più rilevante, soprattutto alla luce dell’obbligo per l’amministratore di tenere aggiornato il registro di anagrafe condominiale, introdotto dall’articolo 1130, n. 6, del Codice civile. 

Nel contesto della gestione condominiale contemporanea, la tenuta dell’anagrafica condominiale rappresenta un punto strategico: da essa dipendono la corretta ripartizione delle spese, le convocazioni assembleari, i rapporti con i fornitori, la gestione delle morosità e l’intero flusso documentale del condominio, ed è un trattamento di dati personali a tutti gli effetti, soggetto ai principi e ai presidi del GDPR.

Nel contesto condominiale, la questione dell’accesso dei singoli condomini a documenti che riguardano lavori edilizi, pratiche urbanistiche o catastali di uno o più condomini pone un nodo complesso: la trasparenza gestionale da un lato, la tutela della riservatezza dall’altro.

Le Linee Guida del Garante Privacy del 10 aprile 2025 ridefiniscono i confini tra sicurezza e tutela dei dati personali nel condominio: nasce l’obbligo del Registro dei trattamenti, si rafforza la posizione dell’amministratore e si chiarisce il caso – tutt’altro che raro – del condomino che installa da sé una telecamera.

Può bastare un semplice click sull’indirizzo sbagliato per causare una violazione dei dati personali. L’invio di una email contenente dati riservati a un destinatario errato rappresenta, a tutti gli effetti, un data breach, ossia un incidente di sicurezza che comporta la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali. 

ll recupero dei crediti condominiali rappresenta una delle attività più sensibili sotto il profilo del trattamento dei dati personali, in quanto implica la gestione di informazioni relative a morosità, situazioni patrimoniali e inadempimenti. Le Linee guida 2025 del Garante offrono un importante chiarimento su questo tema.

Una delle questioni che spesso genera dubbi in ambito condominiale riguarda la distinzione tra impianti di videosorveglianza installati da un singolo condomino per fini privati e impianti deliberati dall’assemblea a tutela delle parti comuni. Si tratta di due situazioni giuridicamente ben distinte, che comportano responsabilità, obblighi e garanzie differenti.

La videosorveglianza privata è uno dei temi centrali nel dibattito sulla protezione dei dati personali, in particolare, sempre di più attenzionata è la questione che riguarda l’installazione di telecamere da parte dei soggetti privati sia nelle aree condominiali che nelle aree di pubblica via.

Partiamo dal presupposto che il privato può legittimamente installare una propria telecamera anche sulle mura condominiali. Tale tipo di intervento è stato considerato legittimo in virtù dell’articolo 1102 Codice civile che dà la possibilità al singolo condomino di utilizzare il bene comune senza pregiudicare il pari uso agli altri comproprietari e senza mutare la destinazione del bene comune.

L’installazione delle telecamere in un condominio, a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida 3/2019 pubblicate il 20/1/2020, deve necessariamente commisurarsi con l’attività di accountability e di analisi dei rischi che dovrà effettuare lo studio di amministrazione tenendo conto dei princìpi espressi dal GDPR, quale quello della minimizzazione e della finalità del trattamento.

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Il presidente di Federprivacy a Report Rai 3

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