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Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

Giovedì, 23 Settembre 2021 06:49

Garante Privacy: agli ordini!

Solo quest’anno, in due occasioni, l’Autorità Garante ha sanzionato due ordini professionali per non aver trattato lecitamente i dati dei singoli professionisti iscritti. Il dato è indicativo di quanto sia importante che i singoli ordini professionali acquistino consapevolezza della normativa di settore, adeguandosi prontamente ove ancora non si sia provveduto!

Sin dal 1981, la Convenzione 108 costituiva l’unico strumento di diritto internazionale di tutela del diritto al rispetto della vita privata. Nel 2018, la Convenzione del 1981 ed il Protocollo addizionale sono stati “aggiornati” in un nuovo protocollo (Convenzione 108+). Il Protocollo di modifica del 2018 si propone l'ammodernamento della Convenzione 108; con legge n. 60 del 2021 il protocollo di modifica è stato ratificato in Italia, che è così diventata il dodicesimo paese a ratificare la Convenzione 108+ (Italia, 12° ratifica per la Convenzione 108+ - Sala stampa coe.int).

A tutti capita sovente di inoltrare qualche messaggio di testo, audio o video ricevuto tramite WhatsApp o altri social. C’è forse da preoccuparsi temendo di compiere un illecito o, addirittura, un reato? Sino a pochi anni fa, si temeva che una cosa riferita da una persona venisse poi divulgata ad altri da parte del pettegolo o della pettegola di turno. Oggi forse non è più così, perché quello che temiamo maggiormente è che un giudizio, una battuta, un messaggio audio o video o chissà cos’altro che abbiamo postato online venga poi “inoltrata” ad altri, magari divenendo di dominio pubblico.

Dopo essersi sottoposta a una prestazione di procreazione medicalmente assistita fuori regione, una signora richiedeva alla Direzione del Distretto Sanitario Cosenza/Savuto il rimborso delle spese sostenute. Accordato il rimborso, nello stesso giorno la struttura pubblicava integralmente la delibera autorizzativa sull’Albo Pretorio, rendendo così pubblici dati di natura particolare della paziente relativi alle patologie della stessa e ai trattamenti eseguiti. I coniugi adivano il Tribunale dolendosi di avere subito danni morali, alla vita di coppia e di relazione, al nome, all’immagine e all’onore.

Una dirigente del Tribunale di Firenze, imponeva più volte procedimenti disciplinari a un proprio sottoposto, con sanzioni, di seguito annullate. Il dipendente col tempo si dimetteva dall’incarico e iniziava la professione forense. Successivamente, il caso voleva che le strade dei due si incrociassero nuovamente e la dirigente, ravvisando comportamenti (a suo parere) deontologicamente scorretti nell’ex collaboratore ora dedito alla libera professione di avvocato, presentava un esposto al competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (sempre in Firenze). 

È del 20 aprile l’annuncio del governatore dell’Alto Adige relativo al c.d. green pass altoatesino. Tramite un’applicazione per gli smartphone, attraverso scansione di un codice QR che permetterà di evincere se il consumatore “sia o meno immune”, si avrà accesso in determinati luoghi. E la privacy? "La privacy è garantita perché il ristoratore vede solo che il cliente è immune e non se è guarito, vaccinato oppure semplicemente testato" così ha risposto testualmente l’Hauptmann altoatesino (fonte Ansa).

L’appartamento dei signori M.F. e C.A. veniva interessato da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento del signor D.B.M. Questi, beneficiando di una copertura assicurativa, chiedeva l’intervento di INA Assitalia (poi Generali Italia) che stragiudizialmente liquidava i danneggiati.  A richiesta dell’assicurato, Generali gli trasmetteva una stampa del sistema informativo interno della medesima compagnia nonché un atto di liquidazione, questo indicante in calce le coordinate bancarie dei risarciti, coordinate acquisite dal proprio perito nel corso della procedura aperta per la copertura del sinistro.

Il periodo di transizione è ormai alle spalle. Dal 1° gennaio scorso, il Regno Unito è da considerarsi Paese Terzo in riferimento alla normativa di cui al Regolamento 2016/679.Ormai da tempo, l’ICO (autorità indipendente del Regno Unito) ha pubblicato Linee Guida relative alla fine del periodo di transizione. Dal 3 dicembre è disponibile un webinar con le relative diapositive, strumento che si è aggiunto alle linee guida per grandi imprese, per le forze dell’ordine, per le pmi e le, ormai, consuete FAQ relative alle domande frequenti concernenti la fine del periodo di transizione.

Con la pubblicazione delle Linee Guida sottoposte a consultazione pubblica, anche considerando la particolare invasività che possono avere nell´ambito della sfera privata degli utenti, l’Autorità Garante ha ritenuto opportuno affrontare nuovamente il tema dell'utilizzo dei cookie così come gli altri strumenti di tracciamento. Seppur il GDPR non sia intervenuto direttamente sul punto, le norme sul consenso ma, anche in misura non secondaria, le norme sull'attuazione dei principi di protezione dati già dalla progettazione e per impostazioni predefinite (cd. "privacy by design e by default" o DPbDD) hanno sicuramente innovato il panorama giuridico di riferimento relativo ai cookie. La sopravvenuta normativa ha, quindi, richiesto la recente presa di posizione dell’Autorità Garante.

Il tema è stato oggetto delle recentissime FAQ dell’Autorità Garante, pubblicate solo qualche giorno fa (FAQ n. 11). Inoltre, una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea delinea principi importati in tema di videosorveglianza condominiale.  Il fatto. Il sig. T.K., cittadino rumeno, risiede in un appartamento, di sua proprietà, situato in un Condominio. A seguito di una serie di atti vandalici l’associazione dei comproprietari decideva di installare telecamere di sorveglianza nelle parti comuni degli immobili. Il ricorrente, paventando la violazione del diritto al rispetto della propria vita privata, non concedeva il permesso e vista approvare ugualmente la delibera, la impugnava fino a giungere innanzi ai Giudici di Lussemburgo.

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Privacy Day Forum 2023: i momenti salienti

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