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Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

Il signor G. scopre che la signora D.D., di cui era erede legittimo, aveva sottoscritto una polizza vita, versando un premio di € 76.500,00, cifra superiore al valore dei beni caduti in successione, designando come beneficiario un soggetto terzo, il quale aveva poi incassato il premio. Richiedeva, quindi, alla società di assicurazioni I.S.V. copia del contratto di assicurazione nella sua interezza nonché copia delle successive dichiarazioni di nomina dei beneficiari. Il materiale richiesto gli perveniva ma oscurato nelle sezioni relative ai dati del terzo beneficiario.

Una ex dipendente del Comune di Greve in Chianti (Firenze) presentava reclamo all’Autorità Garante dolendosi della pubblicazione, nella sezione “Albo online” del sito web del Comune, di una determinazione al cui interno erano menzionati riferimenti a vicende relative al suo rapporto di lavoro. In particolare, la determinazione conteneva riferimenti alla propria persona, essendo seppur menzionata tramite le iniziali del proprio cognome e nome, nonché dati personali relativi a condanne penali e reati.

In seguito al decesso di un signore decisamente abbiente si apriva la successione testamentaria dalla quale risultava istituita quale erede la figlia di primo letto mentre la parte disponibile veniva attribuita alla moglie di seconde nozze. Successivamente la figlia veniva a conoscenza dell'esistenza di diverse polizze vita sottoscritte dal de cuius in favore di terzi beneficiari, e di altre ancora intestate a terzi, stimando il valore complessivo di tali investimenti in circa sei milioni di euro.

La Corte di Cassazione ha di recente affrontato un tema particolarmente spinoso, declinando i principi utili per bilanciare il diritto all’oblio con quello alla cronaca.  La decisione nasce da una vicenda piuttosto comune: un soggetto che aveva patteggiato una condanna ad otto mesi per truffa in pubbliche forniture (dispositivi medicali) adiva l’Autorità Giudiziaria citando in giudizio la testata giornalista online sulla base della persistenza in rete della notizia di cronaca relativa.

Il software “Savio” consentiva all’INPS di concentrare la propria attenzione sulle prognosi “sospette”. Adottato dall’Istituto dal 2012 sino al 25 marzo 2018, operava non solo all’insaputa dei lavoratori interessati, ma anche in assenza di precauzioni e garanzie specifiche. L’Autorità Garante riscontrava in tale utilizzo la violazione del vecchio Codice Privacy. L’INPS, nel mentre sospendeva l’utilizzo del software, impugnava l’ordinanza–ingiunzione presso il Tribunale di Roma.

Chi di noi, almeno una volta, non ha inserito le proprie generalità in un motore di ricerca per vedere cosa si dice di noi “in rete”? Quando un ingegnere effettuò una ricerca simile si rese conto che il motore di ricerca reindirizzava a siti che propinavano sul suo conto notizie false e diffamatorie. La fonte originaria delle notizie lesive era già stata condannata con sentenza penale passata in giudicato; il tecnico chiedeva quindi a Google di provvedere alla cancellazione di tutti gli URL a cui si veniva reindirizzati digitando il proprio nome, ma il colosso informatico non adempiva o lo faceva solo in parte.

È stato detto che “la necessità è il pretesto per ogni violazione della libertà umana”. Così potrebbe essere anche in relazione al Covid-19. Ne è un esempio quanto verificatosi in Ungheria. Il governo ungherese con il Decreto 179/2020 ha sospeso i diritti di accesso e di cancellazione delle informazioni personali nonché la facoltà di presentare un reclamo o veder tutelati i propri diritti ricorrendo all’autorità nazionale. Tutto questo sino alla cessazione dello stato di emergenza, termine però non indicato nel testo del decreto 40/2020 (norma di legge ungherese con la quale è stato proclamato). Intervenendo sul tema, con la dichiarazione adottata lo scorso 2 giugno, l’European Data Protection Board ha ribadito che il Gdpr rimane applicabile anche in condizioni d’emergenza.

Per garantire che siano rispettate le norme del Regolamento UE 679/2016 in relazione ai trattamenti che i responsabili debbano eseguire per conto del titolare, il Legislatore Europeo ha previsto, tra l’altro, che l’esecuzione dei compiti del responsabile venga disciplinata da un atto con valenza giuridica, nomina quindi non più meramente facoltativa ma obbligatoria in forza di un contratto o altro atto giuridico vincolante.

L’European Data Protection Board (EDPB), nell’ambito dei propri compiti e per promuovere l’applicazione coerente del Regolamento UE 679/2016, ha adottato in data 13 novembre 2019 un progetto di linee guida (4/2019), sottoposto a pubblica consultazione sino al 16 gennaio 2020. Successivamente, effettuate eventuali modifiche, le Linee Guida verranno definitamente adottate.

Una donna barese posta sul proprio profilo Facebook un numero considerevole di immagini (trentasei album fotografici e circa un migliaio di foto) che li vedevano ripresi tutti insieme in ricordo dei “bei tempi andati”. L’ex partner la diffidava a cancellare tali immagini, ma la signora faceva orecchie da mercante ed ignorava la richiesta: non sono, dopotutto, immagini da lei riprese e che vedono anche lei presente? Viene così adito il tribunale pugliese di prime cure.

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