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La videoripresa di comportamenti non comunicativi è prova atipica nel processo e ad essa non si applica il regime "garantista" delle intercettazioni.La registrazione non captativa dello scambio di messaggi tra le persone inquadrate non contrasta né con l'inviolabilità del domicilio né con le regole autorizzatorie delle intercettazioni. La ripresa di comportamenti non comunicativi costituisce prova atipica nel processo e non necessita dell'autorizzazione del giudice delle indagini.

Il Giudice per le indagini preliminari può rifiutare di distruggere , come chiesto dal Pubblico ministero, le intercettazioni relative a un procedimento anche se archiviato da oltre 10 anni. La sola archiviazione non basta, infatti, ad escludere la possibilità di una rilevanza futura del materiale archiviato. Mentre la il diritto alla riservatezza degli intercettati resta garantito dalla conservazione nell’archivio della procura della Repubblica, in quanto luogo protetto.

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Il trojan o captatore informatico non costituisce un autonomo mezzo di ricerca della prova, ma “solo” una particolare modalità tecnica per effettuare l’intercettazione delle conversazioni tra presenti. Di conseguenza non può rientrare tra i metodi il cui utilizzo, per l’effetto di pressione sulla libertà fisica e morale della persona, è vietato dal Codice di procedura penale. Inoltre, la possibile intercettazione di conversazioni di cui è vietata la captazione ha effetti non tanto sul decreto che autorizza all’uso del trojan, quanto su quella specifica intercettazione e solo su quella, che potrebbe essere giudicata come inutilizzabile.

A seguito dell’adozione della misura cautelare, il difensore ha diritto di ottenere l’accesso ai supporti magnetici o informatici, contenenti la registrazione delle conversazioni intercettate.

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Seguendo un orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza 5844 del 5 marzo 2025, ha ribadito che le registrazioni tra presenti, effettuate per essere poi utilizzate in giudizio a tutela di un proprio diritto, non violano il GDPR e sono quindi legittime ed utilizzabili.

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Coniugare esigenze di tutela della privacy con la funzionalità delle indagini. È su questa scommessa che si gioca la riforma delle intercettazioni da oggi in vigore dopo una lunga e tormentata sequenza di rinvii. Perché la prima versione dell’intervento era stata messa a terra nello scorcio finale della passata legislatura ed è stata poi perfezionata dall’attuale maggioranza giallorossa alla fine dello scorso anno.

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Registrare di nascosto le conversazioni con i colleghi non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa. Infatti è legittimo il comportamento del lavoratore finalizzato a precostituirsi un mezzo di prova contro il datore di lavoro per una causa futura o imminente. È dunque possibile produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con i colleghi, in quanto il diritto di difesa prevale sulla tutela della privacy. Attenzione però: le registrazioni sul lavoro sono consentite a patto che i dialoghi siano pertinenti alla tesi da sostenere in giudizio e il mezzo utilizzato non ecceda le finalità.

È retroattiva la norma sulle intercettazioni contro la criminalità organizzata approvata quest’estate con decreto.  Ad affermarlo, intervenendo per la primissima volta sul punto è la Cassazione, con la sentenza n. 47643 della Seconda sezione penale depositata il 29 novembre.

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Nel caso di imputazione per riciclaggio sono utilizzabili le intercettazioni disposte per altro procedimento anche se vi è assenza di connessione tra i due processi.Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza n. 37143/2023.

In tema di reati informatici, il delitto di cui all'articolo 617-quinquies del Codice penale è assorbito in quello più grave di frode informatica ex articolo 640-ter del Cp nel caso in cui, installato il dispositivo atto a intercettare comunicazioni di dati informatici, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo di cui al primo reato nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalità realizzative tipiche della frode informatica.

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