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Corte di Giustizia UE: niente privacy se il video in rete serve a informare il pubblico

La registrazione di un video all’interno di una stazione di polizia e la successiva diffusione del filmato su Youtube rientrano nella disciplina Ue in materia di trattamento dei dati personali. Spetta, però, al giudice nazionale verificare se la registrazione e la diffusione abbia come unico scopo quello di divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee perché, in presenza di un’attività giornalistica, la normativa Ue sui dati personali non va applicata. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea nella Sentenza C-345/17, nella quale sono intervenuti ben sette Stati membri, inclusa l’Italia.

Al centro della vicenda, la direttiva 95/46 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, sostituita dal regolamento 2016/679.

Un uomo aveva filmato la sua deposizione in un commissariato e diffuso il video su youtube. L’Agenzia lettone per la protezione dei dati aveva ordinato la rimozione del video, conclusione condivisa dai tribunali interni. Prima di decidere, la Corte suprema lettone ha chiamato in aiuto gli eurogiudici.

Prima di tutto, Lussemburgo ha precisato che la registrazione del video all’interno di un commissariato, durante una deposizione, e la successiva pubblicazione su internet rientrano nella disciplina sui dati personali e questo anche se la registrazione è stata effettuata solo una volta. Così come la comparsa del filmato su internet è un trattamento interamente o parzialmente automatizzato dei dati.

Per quanto riguarda la possibilità di applicare una deroga in quanto trattamento di dati personali a scopi giornalistici, la Corte Ue ha richiamato la necessità, per le autorità nazionali, di interpretare le nozioni tenendo conto dell’importanza della libertà di espressione. Sul punto, gli eurogiudici hanno lasciato l’ultima parola ai tribunali nazionali fornendo, però, gli elementi necessari per la corretta interpretazione della nozione di attività giornalistica che prescinde dalla qualifica di giornalista professionista e dal supporto utilizzato per diffondere il video. Centrale, avvisa la Corte, è la finalità del video: se l’unico fine è quello di divulgare al pubblico informazioni, opinioni o idee, scatta l’eccezione prevista per l’attività giornalistica.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 20 febbraio 2019

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