Controlli difensivi del datore di lavoro e inutilizzabilità della prova: la Cassazione chiude alla legittimazione retroattiva
Con l’ordinanza 29 marzo 2026, n. 7514 la Corte di Cassazione afferma che i controlli difensivi del datore di lavoro sono legittimi solo se effettuati successivamente alla nascita di un fondato sospetto di illecito; conseguentemente, i dati acquisiti prima di tale momento, in violazione dell’art. 4 St. lav., restano inutilizzabili anche se analizzati ex post, non potendo una condotta originariamente illegittima essere resa lecita retroattivamente.

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