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Sparlare di superiori e colleghi nella chat aziendale non può essere motivo di licenziamento se il dipendente non è stato informato sui possibili controlli

L’azienda non può utilizzare, ai fini del licenziamento, la conversazione privata di una dipendente che, nella chat aziendale, sparla di un superiore e di alcune colleghe, se non ha comunicato ai dipendenti la possibilità di fare controlli. Una deroga, sarebbe stata possibile solo in caso di controlli difensivi, destinati a proteggere beni aziendali o finalizzati a contestazioni sulla prestazione lavorativa. Ma nulla di tutto questo era stato eccepito alla lavoratrice. Il suo sfogo dunque, destinato ad un solo interlocutore, rientra nella libera manifestazione del pensiero.

Niente licenziamento per lo sfogo nella chat

La Cassazione, con la sentenza 25731/2021 respinge così il ricorso della società, contro il no al licenziamento, malgrado le esternazioni litigiose, sul pc aziendale, durante l’orario di lavoro.

Né il controllo poteva essere considerato illecito visto che la “scoperta” della conversazione era avvenuta per caso, nel corso di un accesso tecnico, finalizzato a salvare dei dati in vista della sostituzione della chat aziendale con una mail. Solo in seguito la verifica si era trasformata in un controllo difensivo, in considerazione delle frasi offensive e del disvalore della condotta. Circostanza che rendeva utilizzabili i dati acquisiti, in deroga alle regole stabilite dall’articolo 4 della legge 300/1970.

Ma per la Cassazione il caso non rientra nel raggio d’azione delle norme sui controlli difensivi, visto che il datore non aveva contestato inadempienze professionali né un uso anomalo dei beni aziendali.

I giudici territoriali, avevano poi escluso l’illiceità della condotta, anche nell’ipotesi di utilizzabilità della conversazione, da considerare privata perché nella chat si entrava con una password. Senza intento denigratorio le espressioni rientravano nella libera manifestazione del pensiero.

Per la Cassazione è poi dirimente, ai fini dell’inutilizzabilità delle informazioni, l’assenza di un’informazione preventiva sulle modalità di registrazione dei dati. Le verifiche erano state, infatti, comunicate solo a cose fatte.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 22 settembre 2021

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