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Revenge porn: segnalazioni e reclami al Garante Privacy anche da parte dei minori

Spazio per la tutela dei minori nel Decreto Legge "riaperture" approvato il 7 ottobre in Consiglio dei Ministri. L'articolo 9 del provvedimento (DL 139/21 pubblicato sulla pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 241 dell'8 ottobre 2021) estende agli ultra 14enni la possibilità di segnalazioni al Garante della Privacy per il "revenge porn", ovvero la diffusione di immagini intime di qualcuno senza il suo consenso e con scopi vendicativi, estorsivi o ricattatori.

Nel nuovo articolo del Codice privacy estesa la possibilità, per la prima volta, agli ultra 14enni

Già dallo scorso marzo, l'autorità per la protezione dei dati personali aveva deciso di mettere a disposizione sul proprio sito istituzionale un canale di emergenza, tramite il quale le persone maggiorenni che temono che le loro foto o i loro video intimi possano essere diffusi senza il loro consenso su Facebook o Instagram, possono segnalare questo rischio e ottenere che le immagini vengano bloccate.

Adesso l'articolo 144-bis al Dlgs 196/2003, prevede che «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del Codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante». Quest’ultimo, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento Ue 2016/679 e degli articoli 143 e 144, predisponendo indagini.

Si precisa inoltre che «quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela» e che ai fini della segnalazione, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti anche soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612- ter del Codice penale relativo alla diffusione illecita di immagini.

La nuova misura del Governo nasce per contrastare il sempre più diffuso fenomeno, quello della ignobile pratica della cosiddetta "pornovendetta", che solitamente viene posta in essere da parte di un eventuale ex partner o da branchi di stupratori, producendo una violazione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente garantiti e di lesioni gravi, talvolta irrimediabili e sempre irrisarcibili, della dignità e reputazione della vittima, con inevitabili ricadute sulla sua vita professionale e di relazione. L’obiettivo del revenge porn è quello sottoporre la persona ad una gogna mediatica che può condurla, a fronte di una sofferenza psichica, in alcuni casi ingestibile, anche a scelte estreme, compreso il suicidio.

Note Autore

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Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

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