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La pubblicazione dei dati personali dell’atleta dopato non viola la privacy

Secondo il parere dell’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) la pubblicazione online dei dati personali di un atleta relativi alla sospensione dall’attività professionistica per doping da parte di una autorità nazionale antidoping non viola il Gdpr.

Doping, la trasparenza batte la privacy

È quanto si evince dalle conclusioni presentate dall’avvocato generale della CGUE, Tamara Capeta, in un procedimento (causa C-115/2), che contrappone, da un lato, un’atleta austriaca e, dall’altro lato, l’Agenzia mondiale antidoping (Wada), l’Agenzia antidoping indipendente austriaca (Nada) e la Federazione austriaca dell’atletica leggera (Ölv).

Il caso specifico riguarda una mezzofondista professionista austriaca riconosciuta colpevole per aver agito in violazione delle disposizioni antidoping austriache. La commissione giuridica austriaca in materia di antidoping (ÖADR) ha dichiarato invalidi tutti i risultati che l'atleta aveva ottenuto nel periodo in questione, ha revocato i diritti di partecipazione e/o i premi in denaro e le ha vietato di partecipare a competizioni sportive di qualsiasi natura per un periodo di quattro anni.

Tale decisione è stata confermata dall’ÖADR e dalla commissione arbitrale indipendente, Austria (USK). L’Agenzia antidoping indipendente austriaca (NADA) ha inoltre pubblicato il nome dell'atleta, le violazioni delle disposizioni antidoping da essa commesse e il periodo di sospensione in una tabella degli atleti sospesi sul suo sito Internet accessibile al pubblico.

L'atleta ha presentato una domanda di richiesta di riesame di tale decisione dinanzi all'USK. Tale organo, dunque, ha chiesto indicazioni alla CGUE, in particolare sulla questione se la pubblicazione su Internet dei dati personali di un atleta professionista dopato sia compatibile con il GDPR.

Nelle conclusioni dell’avvocato generale vengono toccati tre diversi punti sulla base delle quali lo stesso avvocato suggerisce una risposta negativa al quesito posto, e quindi che non vi sia alcuna violazione della privacy.

Innanzitutto l’avvocato Ćapeta ritiene che il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) non si applichi alle circostanze di fatto della causa. A suo avviso, le disposizioni antidoping disciplinano principalmente lo sport in quanto sport e riguardano le funzioni sociali ed educative dello sport, piuttosto che i suoi aspetti economici. In parole più semplici, non esistono norme del diritto dell'Unione riguardanti le politiche antidoping degli Stati membri e in assenza di un collegamento tra le politiche antidoping e il diritto dell'Unione, il GDPR non può disciplinare tali attività di trattamento.

Altro punto fondamentale, secondo l’avvocato, è che l'ingerenza nei diritti degli atleti professionisti derivante dalla divulgazione al pubblico può essere giustificata dall'obiettivo preventivo di dissuadere i giovani atleti dal commettere infrazioni relative al doping e di informare i vari soggetti dello sport per impedire che il professionista possa gareggiare.

Terzo punto, è pacifico pensare che l’unico modo per poter adempiere a un obbligo di divulgazione generalizzata, come quello imposto dal legislatore austriaco, sia proprio la pubblicazione su internet. Una pubblicazione a mezzo stampa (per chi ancora ne fa) non può essere considerata al giorno d’oggi sufficiente. E’ però necessario che la pubblicazione sia limitata alla durata del periodo di sospensione previsto.

Dunque, dalle conclusioni in esame, il punto di vista dell’avvocato Ćapeta è che divulgare il nome dell’atleta, la violazione della disposizione antidoping e la sospensione imposta sul sito Internet accessibile al pubblico di un'autorità nazionale antidoping risulta, nel periodo della sua sospensione, adeguato e necessario per raggiungere l’obiettivo della funzione preventiva di dissuasione e per informare i soggetti interessati.

Sta ora ai giudici della Corte deliberare in questa causa, che nel decidere potrà conformarsi oppure discostarsi dalla tesi dell’avvocato generale: in ogni caso la futura sentenza avrà effetto anche per l’Italia.

Note Autore

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