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Marco Soffientini

Avvocato esperto di protezione dei dati personali, Data Protection Officer di Federprivacy. Autore Ipsoa, docente Unitelma Sapienza, Privacy Officer certificato TÜV Italia, Fellow Istituto Italiano Privacy.  - Twitter: @msoffientini1

Viviamo un periodo storico in cui si fa un gran parlare delle qualità dell’intelligenza artificiale. Forte, veloce, potente e in grado di battere l’intelligenza umana in ogni campo applicativo. Le cose stanno veramente in questi termini? perché l’algoritmo è in grado di vincere a scacchi ma non riesce a trovare il miglior partner nella vita?

In assenza di delibera assembleare per l'installazione della videosorveglianza in un condomininio, il trattamento risulta illecito perché effettuato in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento UE 2016/679) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonché in assenza di un idoneo presupposto di legittimità.

Recentemente l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali è tornata ad occuparsi dei sistemi di videosorveglianza installati in ambito personale o domestico. Se una telecamera domestica è posizionata verso un’area pubblica non basta affermare che non c’è effettivamente l’intenzione di riprendere i passanti.

Nell’era dell’Intelligenza Artificiale si affacciano nuove forme di lavoro e tra queste un ruolo sempre più importante lo riveste il c.d. “crowdsourcing”. 

Nel corso di un recente provvedimento l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha censurato un Comune che utilizzava i modelli di segnaletica non aggiornati alle Linee Guida EDPB n.3/2019 sui trattamenti di dati attraverso strumenti video.

Con un recente provvedimento l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un ristorante per aver installato un impianto di videosorveglianza che oltre a riprendere la strada pubblica era sprovvisto di informativa e autorizzazione dell’ispettorato del lavoro.

Sempre più spesso le organizzazioni utilizzano soluzioni tecnologiche basate su algoritmi di intelligenza artificiale (IA) al fine aumentare la sicurezza dei propri sistemi informativi. Le varie tipologie di controlli presentano un diverso grado di invasività sulla privacy e sui diritti e libertà dei lavoratori.

Quando si trattano dati personali tramite sistemi di Intelligenza Artificiale, il pregiudizio può rappresentare un rischio elevato, in quanto capace di produrre conseguenze gravi sui diritti, le libertà fondamentali o la dignità delle persone.

Le numerose operazioni societarie condotte negli ultimi anni nel nostro Paese di acquisizione di aziende italiane da parte di multinazionali, ci consentono di affrontare il tema dei trattamenti transfrontalieri svolti da società appartenenti a gruppi societari stranieri.

Come noto il GDPR dopo aver definito il dato biometrico (art. 4, n.14) come il dato personale ottenuto da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici, ha altresì inserito tale tipologia di dati - in ragione della loro delicatezza - derivante dalla stretta (e stabile) relazione con l’individuo e la sua identità- tra i “dati particolari” (art. 9, par. 1 del Regolamento UE 2016/679).

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