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Videosorveglianza: Il Garante della Privacy censura l’ente pubblico che impiegava ancora i vecchi modelli di cartelli

Come noto, il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del GDPR.

nuovo modello di informativa dei sistemi di videosorveglianza provveduto con le Linee Guida EDPB 3/2019

(Nell'immagine: il nuovo modello di informativa dei sistemi di videosorveglianza provveduto con le Linee Guida EDPB 3/2019)

Il principio di “liceità, correttezza e trasparenza” (art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento europeo), consiste nel dovere del trattamento di adottare misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (v. art. 12 GDPR).

Nel corso di un recente provvedimento (Provv. 9 giugno 2022 [Doc. Web 9794895]) l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha censurato un Comune che utilizzava i modelli di segnaletica non aggiornati alle Linee Guida EDPB n.3/2019 sui trattamenti di dati attraverso strumenti video.

In base ai nuovi modelli, oltre a rendere l’informativa di primo livello, mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, il Titolare deve fornire agli interessati anche delle “informazioni di secondo livello”, che devono “contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo 13 del [Regolamento]” ed “essere facilmente accessibili per l’interessato” Sul punto si veda il § 7 delle “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, il § 3.1. “Provvedimento in materia di videosorveglianza” del Garante dell’8 aprile 2010 e infine, la FAQ n. 4 del Garante in materia di videosorveglianza, doc. web 9496574.

(Nella foto: l'Avv. Marco Soffientini, docente al Corso Specialistico 'Il Privacy Officer nel settore Videosorveglianza')

Nel caso affrontato dal Garante nei confronti di un Comune si legge: “Al riguardo, si osserva che risulta, tuttavia, errato – in quanto non più attuale - il richiamo, effettuato nel cartello utilizzato dal Comune [OMISSIS] all’art. 13 del Codice, che è stato abrogato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Inoltre, tale cartello, che è, peraltro, sprovvisto di riferimenti ai diritti degli interessati, non indica le modalità con le quali gli interessati [OMISSIS] possono ricevere un’informativa completa sul trattamento di secondo livello .Né emerge dagli atti che il Comune abbia provveduto a redigere tale informativa di secondo livello e portarla a conoscenza degli interessati, ad esempio mediante pubblicazione della stessa sul sito web istituzionale del Comune.”

Ricordiamo in conclusione che le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”. (in questo senso Provv. 15 Settembre 2022 – doc. web. N. 9815745)

Note Autore

Marco Soffientini Marco Soffientini

Avvocato esperto di protezione dei dati personali, Data Protection Officer di Federprivacy. Autore Ipsoa, docente Unitelma Sapienza, Privacy Officer certificato TÜV Italia, Fellow Istituto Italiano Privacy.  - Twitter: @msoffientini1

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