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Ricevere una mail che vi segnala che il vostro computer è stato infettato da un pericoloso virus, può quantomeno farvi scattare un momento di panico. Se però nello stesso messaggio vi viene fornita anche la soluzione proponendovi di scaricare gratis un antivirus in grado di neutralizzare il malware, sembrerebbe allora tutto troppo bello per essere vero, e anche se la tentazione può essere quella di cliccare subito sul link indicato per disinfestare il vostro pc, potrebbe trattarsi in realtà di uno stratagemma per prendere in ostaggio tutti i vostri dati.

Stretta della Cassazione sull'invio di newsletter pubblicitarie via internet. In particolare, la Suprema corte, sentenza n. 17278 del 2 luglio 2018, ha affrontato la pratica sempre più diffusa da parte dei siti web di condizionare l'invio di notizie, di solito gratuite, alla prestazione di un generico consenso a ricevere “informazioni promozionali”. Ebbene per i giudici di legittimità, che hanno accolto il ricorso del Garante, un simile modo di procedere viola la privacy del consumatore che non è in grado di sapere con chiarezza e in anticipo a cosa sta acconsentendo.

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Non è reato lo spamming, cioè l'invio massivo di posta elettronica per farsi pubblicità, ad esempio a una mailing list di addetti ai lavori. E ciò perché il trattamento illecito di dati si configura soltanto se l'interessato subisce un nocumento, anche dopo le modifiche apportate al codice privacy per l'entrata in vigore di Gdpr. Il danno richiesto dalla legge non può essere soltanto il fastidio di dover cancellare le mail indesiderate, per quanto il relativo l'invio sia illegittimo: si configura invece quando il mittente non toglie dalla mailing list l'utente che segnala di non voler ricevere più i messaggi. 

Mercoledì, 22 Luglio 2020 12:06

Cosa è lo 'spamming'?

La parola "spam" deriva da sp(iced h)am, ovvero una 'carne suina speziata’, nome di una marca di carne in scatola di scarsissima qualità, e in ambito informatico si riferisce all'invio di uno stesso messaggio (annunci pubblicitari o catene di S.Antonio) ad un gran numero di utenti contemporaneamente, via email o newsgroup. A prescindere dal contenuto una mail è spam se: è spedita in massa e non è stata sollecitata dal ricevente.

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Un link per disiscriversi nelle email promozionali inviate senza consenso non rende lecito l’invio. Lo ha precisato il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10mila euro ad una società che aveva utilizzato questa modalità per le proprie campagne promozionali indirizzate a numerosi destinatari.

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No alle newsletter promozionali senza consenso. È quanto ha riaffermato il Garante per la privacy affrontando il caso di un utente che lamentava la ricezione sulla propria mail di una newsletter a carattere promozionale proveniente dall’indirizzo di posta elettronica di una società che opera nell’e-commerce di articoli medicali.

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Il Garante per la privacy ha vietato a una società e a un’associazione a essa collegata l’invio senza consenso di e-mail promozionali a liberi professionisti, utilizzando i loro indirizzi di posta elettronica certificata.

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Possibile inviare comunicazioni commerciali senza bisogno del consenso a indirizzi e-mail raccolti durante la vendita diretta di prodotti o servizi. Il chiarimento arriva da Maurizio Pellegrini, responsabile del registro pubblico delle opposizioni, che in questa intervista a ItaliaOggi Sette spiega le novità attuate (registro delle opposizioni per il marketing cartaceo) e quelle in itinere (revoca universale del consenso a ricevere telefonate pubblicitarie). In ogni caso, anche dopo la riforma europea della privacy (con il regolamento 2016/679, noto come Gdpr), il soft spam è salvo.

Quando riceviamo mail pubblicitarie o veniamo contattati nell'ambito di campagne di marketing e domandiamo agli operatori come abbiano ottenuto i nostri dati personali, spesso ci troviamo di fronte ad un muro di gomma, e la risposta che riceviamo è che "abbiamo dato il consenso", come se per il fatto che se in una certa occasione di cui neanche abbiamo ricordo abbiamo dato un consenso più o meno consapevole avessimo firmato una condanna ad essere perseguitati vita natural durante da spam e promozioni aggressive.

Venerdì, 07 Gennaio 2022 08:19

Social spam: è legittimo alla luce del Gdpr?

II c.d. "social spam" consiste in un insieme di attività mediante le quali lo spammer veicola messaggi e link attraverso le reti sociali online. Ciò si inquadra nel problema dell'indiscriminato e spesso inconsapevole impiego dei propri dati personali da parte degli utenti nell'ambito dei social network, tanto più rispetto a profili di tipo "aperto". L’argomento è stato affrontato a suo tempo da alcuni provvedimenti del Garante come le Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013 oppure al provvedimento sul Consenso al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto del 15 maggio 2013, ma sarà sicuramente oggetto del Regolamento e-privacy il cui schema approvato dal Consiglio UE adesso è in discussione presso il Parlamento europeo.

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Privacy Day Forum 2023: i momenti salienti

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