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Approvato dal Garante Privacy il Codice di condotta promosso da Assolavoro, l’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro. Il Codice definisce le “buone prassi” per il corretto trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale.

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La privacy del lavoratore non è un diritto assoluto. Negli anni la giurisprudenza ha dettato precisi confini per bilanciare da un lato la tutela alla riservatezza e la dignità dei dipendenti; dall’altro la protezione del patrimonio e dell’immagine aziendale.

Il mero subentro di una impresa in locali già dotati degli impianti audiovisivi o altri strumenti similari non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato) previste dall’articolo 4 della legge 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti.

L’esercente che decide di installare nel proprio locale un impianto di videosorveglianza deve affrontare una serie di adempimenti tutt’altro che formali. E di certo non potrà installare le telecamere allo scopo di controllare in maniera indiscriminata i propri clienti e i dipendenti.

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All’esito dell’attività ispettiva condotta da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali iniziata nel 2021, l’ambito della videosorveglianza ha registrato un rilevante numero di non conformità per lo più riconducibili a trasparenza, liceità e limitazione della conservazione.

Torna a far parlare di sé per le lacune nel rispetto della privacy la casa della moda Hennes & Mauritz dopo che nel 2020 fu sanzionata dal Garante svedese a pagare una multa di 35,3 milioni di euro per aver “spiato” i propri dipendenti nella filiale tedesca di Norimberga.

In caso di installazione di un impianto di videosorveglianza in mancanza di accordo sindacale, il consenso del lavoratore non costituisce esimente della responsabilità penale. È il principio affermato dalla Cassazione con sentenza 1733 del 17 gennaio 2020.

Il consenso collettivo o individuale dei dipendenti non può legittimare a posteriori la presenza in azienda di strumenti di videosorveglianza se il datore di lavoro li ha installati in violazione delle prescrizioni dello Statuto dei lavoratori, cioè senza consultazione e accordo con le rappresentanze sindacali o senza l'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro provinciale. Passaggi che vanno compiuti prima di mettere in funzione i predetti strumenti. 

Salvo specifiche disposizioni, spetta all’azienda individuare i tempi di conservazione delle immagini in caso di videosorveglianza, anche nei luoghi di lavoro. È uno dei chiarimenti forniti dal Garante della privacy nelle Faq pubblicate il 5 dicembre 2020. Il Garante ha chiarito alcuni adempimenti legati alla tutela della privacy, che si aggiungono a quelli previsti, sul fronte giuslavoristico, dallo Statuto dei lavoratori.

Sul controllo a distanza, i lavoratori non possono sostituirsi al sindacato. Anche se fossero tutti d'accordo a far installare, ad esempio, le telecamere nell'azienda, in mancanza del placet della rappresentanza sindacale (Rsa o Rsu) l'installazione sarebbe illegittima e il datore di lavoro penalmente responsabile. Lo precisa l'Inl nella nota 2572/2023 in cui fornisce indicazioni sul rilascio del provvedimento di autorizzazione all'installazione di strumenti di controllo diretto o indiretto dei lavoratori, in considerazione anche degli orientamenti del Garante Privacy. L'Inl precisa, inoltre, che la disciplina vale anche per rider e co.co.co. di terza generazione, ma non per i volontari.

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