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Telemarketing: sanzionata un’azienda che non aveva dato riscontro nè al cliente nè al Garante Privacy

Il titolare del trattamento è sempre tenuto a soddisfare la richiesta di esercizio dei diritti da parte dell’interessato, nei tempi previsti dalla normativa in materia di protezione dati personali. È quanto si evince da un provvedimento del Garante Privacy che ha sanzionato un’azienda commerciale per 20mila euro, non solo per aver utilizzato senza consenso i dati di un cliente per finalità promozionali, ma anche per le successive condotte tenute nei suoi confronti.

Telemarketing: sanzionata un’azienda per mancato riscontro a un cliente

Come segnalato dall’Autorità, l’interessato, pur avendo nel corso di una prima chiamata promozionale, espresso all’operatore la propria opposizione a ricevere ulteriori telefonate, era stato nuovamente contattato dalla stessa azienda a fini di marketing. L’interessato aveva dunque deciso di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa privacy, e aveva chiesto all’azienda di conoscere l’origine dei dati e di cancellarli, richiesta a cui non era mai stato dato riscontro.

Inoltre, dopo l’apertura dell’istruttoria da parte dell’Autorità, l’azienda (la cui casella PEC era perfettamente funzionante) non aveva mai risposto neanche alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti formulata dal Garante, determinando quindi un appesantimento degli adempimenti istruttori e un rallentamento dell’azione amministrativa.

Ritenuto dunque illecito il comportamento dell’azienda, il Garante ha applicato la sanzione e ha ordinato al titolare di dare comunque riscontro alle richieste del reclamante.

Fonte: Garante Privacy

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