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Ok del Garante Privacy al servizio "AscoltaMi" del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) sullo schema di decreto che disciplina “AscoltaMi”, il servizio di supporto psicologico online per gli studenti, promosso dal MIM. Il decreto definisce i ruoli dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio e le modalità di erogazione.

AscoltaMi è fruibile, in via facoltativa e gratuita, mediante la piattaforma Unica. Il servizio è destinato agli studenti beneficiari che hanno presentato domanda e a cui è stato riconosciuto il relativo contributo, dopo aver preso conoscenza dell’informativa privacy e prestando il consenso informato all’atto medico. Anche la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali può segnalare alle Istituzioni scolastiche situazioni generali di disagio, senza trasmettere i dati personali degli studenti interessati, e può informare le famiglie sulla possibilità di attivare il servizio.

Nell’ambito delle procedure di riconoscimento del contributo, il MIM è titolare del trattamento dei dati personali. Lo psicologo, che viene selezionato dalle famiglie sulla base delle informazioni contenute nella sua scheda informativa, in occasione del primo incontro, fornisce allo studente beneficiario un’informativa privacy distinta. Qualora il professionista individui situazioni di particolare fragilità di uno studente minorenne, le segnala a chi esercita la responsabilità genitoriale o legale e, con il consenso di questi ultimi o dello studente maggiorenne, può informare l’Istituzione scolastica in merito a notizie e fatti appresi nel corso delle sedute, qualora lo ritenga indispensabile per la tutela psicologica dello studente. La versione dello schema di decreto esaminata tiene conto delle osservazioni del Garante, volte a renderla conforme alla normativa privacy.

Le indicazioni dell’Autorità hanno riguardato tra l’altro: la corretta individuazione dei dati trattati nell’ambito del servizio e dei ruoli dei soggetti coinvolti; le garanzie di trasparenza; la differenziazione del consenso al trattamento dei dati personali e del consenso all’atto medico; le caratteristiche e le misure tecniche e organizzative. Inoltre, lo schema garantisce che lo psicologo tratti i dati dello studente solo ai fini della propria prestazione sanitaria, mentre il Ministero, che mette a disposizione la piattaforma, non li può né visualizzare né conservare. Il testo del decreto prevede, infine, le garanzie relative alle comunicazioni che psicologo e rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali possono effettuare in presenza di situazioni di disagio, a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali di studenti e famiglie.

Fonte: Garante Privacy

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