Il Tribunale di Milano blocca la diffusione dei contenuti intimi di Alfonso Signorini su “Falsissimo”. Gli avvocati: “una pietra miliare nella tutela della privacy”
Il Tribunale civile di Milano ha disposto un provvedimento cautelare urgente di inibitoria a carico di Fabrizio Corona, come richiesto dagli avvocati che assistono Alfonso Signorini. All’ex re dei paparazzi è stato vietato di trasmettere online la puntata del suo format Falsissimo prevista per lunedì 26 gennaio 2026 che avrebbe dovuto nuovamente prendere di mira Signorini.

Il giudice Roberto Pertile, ha così accolto il ricorso d'urgenza presentato ai sensi dell’art. 700 del Codice di procedura civile dai difensori del conduttore televisivo, Avv. Domenico Aiello e Avv. Daniela Missaglia, ordinando a Corona "di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto" Signorini.
Inoltre, con l’ordinanza R.G. 1544 del 26 gennaio 2026 del Tribunale Civile di Milano, il giudice "vieta e inibisce di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza".
Il giudice Pertile ha anche ordinato a Corona di depositare nella cancelleria del Tribunale, entro due giorni, tutti i supporti fisici "che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata" di Signorini nonché relativi alla "corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione e all'immagine".
Il Tribunale, ha poi fissato in 2mila euro la somma che Corona dovrà pagare a Signorini "per ciascuna singola violazione a ciascuna delle misure sopra indicate moltiplicata per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascuna delle misure" imposte. In più, la condanna al pagamento delle spese legali per oltre 9mila euro.
Nella tesi difensiva totalmente accolta dal giudice, “il fumus boni iuris consisteva nella lesione dei diritti fondamentali del Signorini mediante un “attacco gravissimo e sistematico ai diritti fondamentali” tutelati dagli aa. 2 e 3 della Costituzione “colpendo l’onore, la reputazione, l’identità personale, l’immagine e la riservatezza in maniera profonda e irreparabile” e sussisteva inoltre “un illecito trattamento di dati personali di estrema delicatezza, in palese violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con la diffusione di informazioni sensibili, inclusi aspetti intimi della vita sessuale del ricorrente, senza alcuna base giuridica e con finalità esclusivamente lucrative”, nonché la violazione del diritto all’immagine ex art. 10 del Codice Civile, e gli articoli 96 e 97 della Legge 633/1941) poiché “la pubblicazione di fotografie private e intime, in un contesto lesivo dell’onore e della reputazione, costituisce un atto radicalmente illecito” e neppure la notorietà della persona potrebbe legittimare la diffusione quando essa arrechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro dell’individuo ritratto.”
Come rileva il ricorso del conduttore televisivo, per tali lesioni della sua ‘sfera più intima e riservata’, egli “ben avrebbe potuto proporre reclamo al Garante per la privacy ai sensi dell’art. 77 del GDPR … nonché ai sensi degli artt. 140-bis ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali”, e in ogni caso, “il nostro ordinamento giuridico esclude l’ammissibilità di misure cautelari preventive di natura sostanzialmente inibitoria aventi ad oggetto contenuti asseritamente diffamatori diffusi tramite una testata giornalistica online, ove questa presenti le medesime caratteristiche strutturali e funzionali della stampa cartacea. In tali ipotesi – ravvisabile in quella in esame come ricostruita ex adverso, concretizzatasi nella pubblicazione dei video oggetto di causa – trova piena applicazione la garanzia costituzionale di cui all’art. 21, comma 3 della Costituzione, che preclude ogni forma di sequestro o inibizione preventiva, restando salva esclusivamente la tutela successiva e quella eventualmente concorrente in materia di protezione dei dati personali”.
"Sono molto soddisfatta per il risultato - ha dichiarato l'avvocato Daniela Missaglia in un'intervista a Il Giornale d'Italia - A prescindere dai protagonisti, rappresenta una pietra miliare nella tutela della privacy e della reputazione delle persone nella rete. Io ritengo che non sia ammissibile che chiunque possa strumentalizzare quattro messaggi o delle chat, peraltro avute senza il consenso delle persone interessate, e nemmeno verificate, solo al fine di diffamare, strumentalizzare, capitalizzare. Credo che sia un provvedimento importante per noi, per il rispetto e la dignità delle persone."






