L'art. 9.3 non lascia spazio ad interpretazioni: “I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri (...)” o da altra persona soggetta ad identico obbligo.
Per i trattamenti di dati con finalità di diagnosi, assistenza o terapia (come per altre finalità di cui alla suddetta lett. h) le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento spettano in ogni caso al professionista in quanto soggetto tenuto all'obbligo del segreto professionale. Il trattamento “sotto la responsabilità” del professionista non potrebbe essere altro, secondo l'avviso del sottoscritto, che una gestione dei dati che il professionista affida a propri incaricati e, ove necessario, a propri responsabili del trattamento, gravando sullo stesso (appunto) la responsabilità ultima della individuazione, definizione e applicazione delle misure (istruzioni incluse, naturalmente) idonee a garantire la sicurezza e, segnatamente, la segretezza di quelle informazioni.
Nell'ipotesi di una eventuale co-decisionalità e dunque contitolarità (per i trattamenti di cui sopra) del medico con la struttura sanitaria, non dovrebbe venire meno l'impianto disegnato dall'art. 9.3.
Un diverso assetto, sul piano delle qualificazioni soggettive, sarà ben plausibile per i trattamenti di dati aventi finalità distinte ed ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 9.2, lett. h), per quanto ad esse correlate.