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Pasquale Mancino

Componente del Gruppo di Lavoro per la privacy nella Pubblica Amministrazione. Nota: Le opinioni espresse sono a titolo esclusivamente personale e non coinvolgono l’Ente di appartenenza dell’autore

Negli USA, ad oggi, ancora non vi è una norma federale dedicata specificamente alla materia della privacy. Esistono differenze su molteplici aspetti, ma la compliance deve coprire i requisiti di entrambe le norme e tutelare i diritti delle persone, secondo il principio della massima tutela.

L’entrata in vigore dal 15 luglio, del Dlgs 24/2023 sul whistleblowing, costituisce una occasione per approfondire le potenzialità dello strumento, per coglierne il valore aggiunto che può apportare. Un moderno assetto su questo tema non può che apportare un valore aggiunto per le organizzazioni coinvolte. 

Dal 15 luglio le pubbliche amministrazioni e gli enti privati di maggiori dimensioni (dal prossimo 17 dicembre lo sarà per quelli minori) devono applicare le previsioni del d.lgs. 24/2023 (DLWB) che recepisce la direttiva europea 1937/2019 sul whistleblowing: ciò implica una revisione delle procedure adottate sinora.  Su Federprivacy diversi interventi hanno approfondito varie sfaccettature del DLWB. In questa sede ci si sofferma sull’articolazione dell’informativa, che presenta alcune peculiarità sul tema del whistleblowing (WB).

Il termine whistleblower (“colui che soffia il fischietto”), originario degli USA, definisce la persona che denuncia attività illecite all’organizzazione (e sue controparti) presso cui opera che ne sarebbe affetta. Come riportato sul sito del Ministero della Giustizia, un tale tipo di segnalazione, endogena al sistema, può essere assimilate a un meccanismo di protezione interno all’apparato organizzativo: insomma, una sorta di agente immunitario contro l’azione patologica di alcuni elementi corrosivi della fisiologia organizzativa.

Prosegue l’opera di consolidamento del quadro applicativo del GDPR, con una iniziativa della Commissione Europea con la proposta del 4 luglio 2023 per la definizione di Regolamento (in quanto tale direttamente applicabile, come il GDPR, nei Paesi UE) per stabilire norme procedurali aggiuntive per le Autorità Garanti nazionali in ordine al trattamento dei casi transfrontalieri.

Negli ultimi tempi si è parlato spesso dell’oblio oncologico in Europa, dove diversi paesi hanno approvato apposite leggi (Francia, Belgio, Olanda, Portogallo e, da ultimo, Romania ) o convenzioni fra Stato e assicurazioni (Lussemburgo , dove il diritto all’oblio è esteso anche all’epatite C e all’HIV). Sulla materia sono intervenuti sia la Commissione UE con il Piano europeo di lotta contro il cancro (2021) che il Parlamento europeo, in una propria risoluzione del 2022 , propugna che entro il 2025 ogni Stato membro emani una propria legge sull’oblio oncologico.

Alea iacta est: il 24 maggio 2023 il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha definitivamente adottato le Linee Guida 4/2022 (LG4) la cui finalità consiste nel fornire una base chiara e trasparente per la fissazione delle sanzioni connesse alle violazioni del GDPR.

Con la prossima entrata in vigore, a partire dal 15 luglio, del decreto legislativo n. 24/2023 (DLWB24) di recepimento della normativa UE che aggiorna le disposizioni sulle segnalazioni whisteblowing (WB), entrerà in vigore anche una nuova forma di tutela per la privacy.

La nostra Costituzione considera (art. 32) la “tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”; nell’ambito del mondo del lavoro, la principale norma di riferimento è il Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81) “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” (TUSSL); inoltre l’art. 2087 del Codice civile sulla “tutela delle condizioni di lavoro” che richiede all’imprenditore di adottare le misure necessarie a “tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Si può definire il rischio operativo l’insieme dei rischi che una organizzazione, pubblica o privata che sia, può trovarsi ad affrontare nei suoi processi operativi volti a realizzare, tramite la produzione di beni e servizi, i propri obiettivi. I rischi, possono derivare da diverse cause - come l’inadeguatezza dal design dei processi all’assetto dei sistemi operativi, alle connotazioni della compagine e eventi di origine esterna – dando luogo a impatti negativi sul patrimonio, sulla reputazione o sull'assolvimento dei compiti.

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Il presidente di Federprivacy a Rai Parlamento

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