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Testamento privacy per i social network

Testamento privacy per i social network: lo prevede il decreto legislativo, approvato definitivamente dal governo l'8 agosto 2018, di armonizzazione del codice della privacy al regolamento Ue sulla protezione dei dati n. 2016/679 (noto come Gdpr), operativo dal 25 maggio 2018.

Il decreto legislativo abroga espressamente moltissime disposizioni del Codice della privacy, ne modifica alcune di queste e, infine, aggiunge alcune nuove disposizioni. Tra queste si segnala una disposizione relativa alla privacy delle persone decedute, ambito questo lasciato alla disciplina di ciascun stato europeo.

Nel dettaglio la norma introdotta prevede che in generale i diritti della normativa privacy (dall'accesso all'opposizione, dalla cancellazione alla rettifica, e così via) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

La norma fin qui è una riproposizione di analoga disposizione del codice della privacy con il richiamo alla numerazione degli articoli del Gdpr sui diritti dell'interessato.

La disposizione in esame, poi, però, prosegue dicendo che l'esercizio dei diritti non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione, l'interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

La norma, quindi, prevede una specie di testamento per i servizi della rete internet, scritto dal titolare del profilo o dell'account, insomma del servizio offerto dalla società dell'informazione. L'avente diritto può, dunque, negare l'esercizio dei diritti ai propri eredi o comunque a chi potrebbe vantare un interesse. Così il titolare di un account di un social network potrebbe lasciare scritto che non è consentito dare l'accesso ai propri eredi o familiari.

La norma non precisa se questo diritto (a limitare il diritto di accesso al profilo social del morto) possa essere esercitato anche da un minore di età, purché di almeno 14 anni, soggetto che altro articolo del decreto legislativo di armonizzazione autorizza a esprimere il consenso relativo al trattamenti dei dati connesso ai servizi della società dell'informazione.

La prassi applicativa chiarirà se un quindicenne possa lasciare scritto che dopo la sua morte i genitori non potranno avere accesso al profilo social.

In ogni caso il testamento social deve essere inserito in una dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a lui comunicata.

La norma non specifica alcuna formalità solenne e non indica requisiti utili alla certezza della provenienza del documento e alla genuinità del contenuto dello stesso.

Anche per questi fondamentali aspetti si deve aspettare la prassi che maturerà e le eventuali indicazioni di codici di condotta o linee guida delle autorità di controllo.

La disposizione in esame si limita a una ovvia considerazione e cioè che la volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei diritti deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata.

Si tratta di connotazioni della volontà del testatore, alla base della quale ci deve essere una informazione specifica da parte del soggetto gestore del servizio della società dell'informazione.

Il divieto, aggiunge il decreto, può riguardare l'esercizio soltanto di alcuni dei diritti: ad esempio potrà essere vietata la cancellazione, ma non l'accesso.

In omaggio al rispetto assoluto della ultime volontà on line dell'interessato, si prevede che lo stesso abbia in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto.

Il testamento social, peraltro, non è incondizionato, in quanto, si legge nel decreto legislativo di armonizzazione, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l'esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

I diritti patrimoniali e il diritto di difesa prevalgono sulle ultime volontà social.

Fonte: Italia Oggi del 17 agosto 2018 - Articolo a cura di Antonio Ciccia Messina

Note Autore

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