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Tabulati telefonici, sì all’uso penale ma solo per reati intercettabili

Serve sempre l’autorizzazione del Gip, ma l’acquisizione dei tabulati telefonici può essere disposta solo nell’ambito di indagini per gravi reati. In particolare per quelli identificati dal Codice di procedura penale, che rendono possibile il ricorso alle intercettazioni. Questo l’approdo cui giunge il Gip di Roma con un recentissimo decreto, depositato il 25 aprile, con il quale si fanno i conti, ed è una delle primissime volte, con le conseguenze della sentenza dello scorso 2 marzo, con la quale la Corte di giustizia Ue ha stabilito da una parte che per l’utilizzo investigativo dei dati del traffico telefonico non basta, come invece avveniva in Italia, la richiesta del pubblico ministero, ma serve invece il controllo di un giudice, cioè di una figura evidentemente terza; dall’altra che, comunque, l’accesso deve essere «circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica».

Intercettazioni, indispensabile l’autorizzazione del Gip. Subito applicabile la sentenza della corte Ue

Norma italiana non più applicabile - Il Gip di Roma riconosce innanzitutto che l’effetto del contrasto tra norma nazionale (articolo 132 comma 3 del Codice di protezione dei dati personali) e disciplina comunitaria, nell’interpretazione data dalla Corte di giustizia, è quello della non applicazione della disposizione interna.

Il nodo dei reati gravi - Detto ciò, poi, il Gip fa un passo ulteriore assai significativo, sciogliendo il nodo della genericità del richiamo fatto dai giudici europei ai reati gravi. Il tema della gravità è centrale, in termini di bilanciamento: se infatti è innegabile la gravità dell’intromissione nella sfera privata, questa può essere giustificata solo dalla gravità dei reati oggetto di indagine.

Il decreto, allora, ritiene di potere individuare facilmente l’elenco dei reati gravi, con annessa possibilità di acquisizione dei tabulati su autorizzazione del Gip, nei casi previsti dagli articoli 266 e 266 bis del Codice di procedura penale. «È chiaro - sottolinea il Gip - che l’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico potrà senz’altro consentirsi negli stessi casi in cui la ben più invasiva attività di intercettazione è ammessa dall’ordinamento processuale».

La parola alla politica - Sul punto resta da segnalare la probabile opportunità di un intervento normativo, in qualche modo riconosciuta dall’assenso del Governo a un ordine del giorno favorevole all’immediato riconoscimento della pronuncia Ue presentato in Parlamento da Enrico Costa di Azione, Riccardo Magi di PiùEuropa e Lucia Annibali di Italia Viva.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 30 aprile 2021

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