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Superbonus 110%, le implicazioni per la privacy dei condomini

Il decreto Ristori ha introdotto il c.d. Superbonus 110% nell'ambito condominiale che prevede vantaggiose agevolazioni fiscali ed è al contempo proiettato a dare nuovo impulso all'economia con benefici per altri settori quali l'ambiente e la sicurezza. Lo strumento in esame tuttavia fin da subito ha fatto parlare di sé, suscitando dubbi e critiche, per gli aspetti inerenti la tutela della privacy dei soggetti interessati all'acquisizione del beneficio fiscale.

Bonus 110% al condominio, quali le implicazioni per la privacy dei condomini?

Detti dubbi e perplessità discendono dal fondato timore che i soggetti chiamati a dare attuazione all'iter per ottenere il beneficio fiscale in esame in realtà non sembrerebbero essere "compliance" al GDPR, ossia non risulterebbero essere sufficientemente formati ed adeguati rispetto alla disciplina inerente la tutela del trattamento dei dati personali sancita dal Regolamento europeo 2016/679.

A ben vedere, infatti, decidere di optare per il bonus 110% nell'ambito condominiale presuppone il possesso, in capo ai soggetti coinvolti, di una preparazione e formazione già conforme alla normativa menzionata, cui seguirà un agire in linea all'ormai noto principio dell'accountability.

In che cosa consiste il superbonus 110% e le problematiche legate alla privacy dei soggetti beneficiari.

Come anticipato, il superbonus 110%, introdotto dal d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella Legge 17 luglio 2020 n. 77, comporta benefici fiscali a vantaggio di varie categorie di soggetti, tra cui rientrano anche i condomini, per determinate opere da eseguire in ambito condominiale.

A livello pratico, il singolo condomino può ottenere il bonus, scegliendo tra tre diverse modalità e precisamente: l'utilizzo diretto, in base al quale, a seconda delle quote versate e verificate dall'Amministratore, potrà ottenere la detrazione annualmente al momento della dichiarazione dei redditi; lo sconto in fattura: sarà in questo caso la stessa ditta chiamata a svolgere i lavori a detrarre dalla propria fattura lo 'sconto' di importo pari al bonus, la quale andrà poi a recuperare questo sconto chiedendo la detrazione della somma relativa nella propria dichiarazione reddituale; infine, la cessione del credito, cioè l'importo pari al bonus spettante viene ceduto all'impresa appaltatrice dei lavori, la quale, a sua volta, potrà cederlo, facendoselo rimborsare, ad altri soggetti.

Alla base della scelta di ricorrere al bonus 110% vi deve essere una decisione ponderata e studiata sotto molteplici aspetti - Lo strumento introdotto dal Legislatore è stato infatti ideato per ricomprendere varie tipologie di interventi, specifici immobili che ne possono beneficiare, specifiche procedure da seguire etc., con una complessità che si riverbera poi sui vari adempimenti necessari per assicurare che la privacy dei soggetti beneficiari sia rispettata.

A ben vedere, le problematiche relative al trattamento dei dati nelle procedure del bonus 110% sono molte e non poteva essere diversamente. Il settore e la materia da trattare implicano la disponibilità di una quantità davvero consistente di dati.

Per la corretta esecuzione dei lavori, quando si muova il condominio (ipotesi più frequente nella pratica, visto che si tratta di lavori consistenti che spesso esulano dalla disponibilità di un singolo proprietario), sarà necessaria la raccolta di dati personali dei singoli condomini (anche se i lavori avranno ad oggetto parti comuni del Condominio), in alcuni casi ricomprendenti anche dati relativi alla salute, visto che tra i lavori che permettono l'accesso al bonus rientrano anche quelli di abbattimento delle barriere architettoniche, che potrebbero ben essere richiesti da condomini con limitazioni motorie per problemi di salute.

La valutazione dei rischi da parte dei soggetti autori del trattamento - Preliminarmente, è necessario sottolineare che tutti i soggetti coinvolti nelle pratiche per l'ottenimento del bonus, quali professionisti ed imprese che si occupano dello svolgimento dei lavori e delle procedure per l'ottenimento della detrazione, e lo stesso amministratore condominiale, devono muoversi tenendo in debita considerazione il principio espresso dall'art. 25 GDPR, ovvero la Privacy by design e by default: la tutela dei dati personali trattati non dovrà essere un'aggiunta finale, ma dovrà improntare tutte le operazioni fin dall'inizio.

Il compito di tali soggetti pertanto è quello di curare con particolare attenzione e solerzia le procedure da seguire, le quali dovranno connotarsi del massimo livello di protezione dei dati che saranno oggetto del trattamento.

In tale contesto, appare di fondamentale importanza, e non è scontato sottolinearlo, affidarsi a professionisti che già prima dell'avvio delle operazioni esecutive, vale a dire già nella fase iniziale di consulenza e preparazione delle procedure per ottener il bonus, siano formati in materia di privacy ed adeguati al GDPR, ancor prima di avviare le singole operazioni.

Considerando poi le diverse categorie di dati trattati, sarà buona regola effettuare una corretta valutazione dei rischi dal punto di vista della tutela della privacy, specialmente nei casi in cui vengano trattati dati di tipo particolare (come quelli relativi alla salute che, si diceva sopra, potrebbero essere rilevanti quando si richiedessero lavori di abbattimento delle barriere architettoniche).

Se da tale valutazione risultasse un rischio elevato, il Titolare dovrebbe inoltre effettuare una Valutazione d'Impatto Privacy (ex articolo 35 del GDPR); anche se, in assenza di trattamenti automatizzati e in contesti condominiali contenuti, sembra lecito ipotizzare che si tratti di situazioni marginali.

Per quanto riguarda il ruolo dal punto di vista della normativa del GDPR dei soggetti coinvolti nel trattamento, gli amministratori di Condominio e le imprese dovranno rivestire il ruolo di Responsabili esterni del trattamento, nominati con un apposito atto ex articolo 28 del GDPR. Mentre nel caso dell'amministratore tale ruolo è già ricoperto nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni per conto del Condominio, e l'attività volta all'ottenimento del bonus può ben rientrare nelle mansioni già disciplinate dalla sua nomina da parte dell'assemblea, per le imprese sarà necessario predisporre una documentazione apposita.

Detti soggetti devono in ogni caso assicurare un corretto adeguamento al GDPR e la completa protezione dei dati evitando eventuali violazioni ed intrusioni nei dati, a tutela dei singoli condomini coinvolti.

Alla luce di quanto precede risulta di estrema importanza verificare e non dare per scontato che i soggetti di cui sopra si siano adeguati efficientemente al GDPR.

La base giuridica dei trattamenti per il Super bonus 110% - I trattamenti dei dati personali raccolti nelle pratiche per l'ottenimento del bonus in ambito condominiale hanno la propria base giuridica nell'obbligo di legge, previsto dall'art. 6, lett. c), GDPR, ma altresì anche nel contratto ai sensi dell'art. 6, lett. b) del GDPR.

È fondamentale porre particolare attenzione a non chiedere agli interessati il consenso per il trattamento dei loro dati, in quanto si tratterebbe di una condizione di liceità non idonea per questa specifica situazione e che potrebbe, anzi, portare a conseguenze pratiche piuttosto problematiche: si pensi al caso in cui l'interessato decidesse di revocare il consenso a lavori iniziati, bloccando la procedura.

Come è noto, l'art. 7 del GDPR tra i requisiti del consenso stabilisce che questo debba poter essere revocabile in qualsiasi momento e con la stessa facilità con cui è stato prestato – è chiaro che da tale previsione potrebbero derivare problemi pratici rilevanti e, proprio per questo motivo, bisogna astenersi dal chiedere il consenso quando sia applicabile una diversa base giuridica. Diversa l'ipotesi in cui l'impresa intenda acquisire numeri di telefono cellulare o ad esempio indirizzi mail dei singoli condomini con finalità di pubblicità e marketing (es. newsletter); in tal caso, infatti, il trattamento dovrà essere soggetto al consenso dell'interessato.

Dal punto di vista pratico, occorre ricordare che l'amministratore di condominio dovrà rilasciare ai singoli condomini apposita informativa per il trattamento dei dati personali, specifica per il trattamento in questo contesto, nel quale i condomini assumono la veste di interessati del trattamento e non, invece, quella di Titolari in quanto componenti dell'assemblea condominiale.

L'informativa privacy deve contenere il rinvio agli artt. 13 e 14 GDPR, secondo cui i dati personali e/o dati particolari, dei condomini verranno comunicati dall'Amministratore ai soggetti che hanno ricevuto mandato dal Condominio allo scopo di eseguire le operazioni inerenti il Superbonus 110%.

Privacy e sicurezza come antidoto alle violazioni e incentivo per la procedura - Come abbiamo descritto, l'iter diretto ad ottenere il superbonus al 110% in ambito condominiale richiede competenza nella delicata materia della privacy.

Dalla raccolta dei documenti, alla loro conservazione, alla finalità del trattamento dei dati acquisiti, il rischio di violazione dati è reale, considerato che l'amministratore entra in possesso di un enorme patrimonio di informazioni, anche sensibili ed appartenenti a sfere intime dei condomini, come quelle inerenti i singoli nuclei familiari, lo stato dei pagamento degli stessi etc.

Per tali ragioni, si ribadisce quanto sia necessario da parte degli amministratori munirsi delle conoscenze richieste in materia di privacy o avvalersi del supporto di esperti nella materia stessa, cui appoggiarsi e dai quali affiancarsi in tale percorso, effettuando a priori la valutazione dei rischi con riguardo ai dati che si andranno a trattare.In tale ambito, dunque, risulta quanto mai di fondamentale importanza la formazione del Titolare (o almeno la consapevolezza da parte del singolo condomino beneficiario), del Responsabile e degli addetti al trattamento, specialmente con riguardo all'adozione di procedure improntate sul principio di privacy by design e by default e nel rispetto di misure di sicurezza adeguate al rischio (quali, ad esempio, una corretta tenuta della documentazione, con restrizioni per l'accesso ai dati ai soli soggetti incaricati e appositamente formati).

In questo modo potranno essere scongiurati eventuali data breach, ossia violazioni che potrebbero anche avere conseguenze considerevoli per gli interessati (si pensi ancora una volta ai casi in cui vengano trattati dati di tipo particolare), ma anche, più semplicemente, potrebbero inficiare l'accesso al bonus nei casi in cui la violazione comportasse una perdita dei dati personali raccolti e non fosse agevole (o non ci fossero i tempi per) procedere a un'ulteriore raccolta.

Considerata la delicatezza della materia, visto che il bonus 110% viene utilizzato per ristrutturazioni piuttosto importanti delle abitazioni private, comportando investimenti iniziali ingenti (da parte del Condominio o delle imprese che per questo si attivano e cui poi viene ceduto il credito d'imposta) che in molti casi non potrebbero essere sostenuti senza questo aiuto, è fondamentale che i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali necessario per accedere alla procedura forniscano adeguate garanzie di professionalità e sicurezza.

Il rispetto della normativa prevista dal GDPR si pone anche in questo contesto come un validissimo ausilio alla trasparenza, incentivando in questo modo anche la fiducia degli interessati e, quindi, l'utilizzo del bonus 110%, con benefici per i Condomini e per la società tutta.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2021 - di Avv. Marco Martorana

Note Autore

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