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Più tutele ai consumatori sugli acquisti online con la Direttiva UE 2019/2161

L’Unione europea concretizza i principi fissati nel quadro del “new deal” per i consumatori e dà il via al restyling delle norme Ue. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18 dicembre della Direttiva 2019/2161 su una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, gli Stati membri dovranno procedere ad aggiornare le regole in vigore nel segno di una maggiore armonizzazione e di un allargamento della tutela dei consumatori anche per i servizi digitali gratuiti che raccolgono dati personali.


Ridisegnato anche il quadro delle sanzioni da infliggere per le violazioni dei diritti dei consumatori soprattutto nei casi di pratiche commerciali scorrette, incluso il marketing aggressivo. Previsto anche lo stop alla vendita di prodotti online a doppia qualità, misura che, indirettamente, prova a rafforzare anche i prodotti di qualità.

Malgrado i numerosi interventi nel campo della protezione dei consumatori, infatti, non mancano carenze nell’armonizzazione delle sanzioni e di rimedi individuali sufficienti, criticità che hanno spinto la Commissione a presentare una proposta, poi approvata da Consiglio e Parlamento Ue.

Tra le novità più significative, che dovranno essere recepite entro il 28 novembre 2021 e che porteranno a una modifica, in Italia, del codice dei consumatori, la maggiore trasparenza nelle transazioni online che, con la nuova direttiva, include anche l’utilizzo delle recensioni, la fissazione personalizzata dei prezzi sulla base degli algoritmi e la tutela nel caso di servizi digitali gratuiti. Un punto centrale, che è stato oggetto di serrati dibattiti e che ha condotto all’estensione della protezione dei consumatori anche quando non versano somme di denaro, ma forniscono dati personali con l’archiviazione sul cloud o l’utilizzo di social media e account di posta elettronica.

Tra le modifiche alla direttiva 2005/29 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno spicca l’allargamento del raggio di azione, con una nuova nozione di prodotto non limitata a beni e servizi, inclusi i beni immobili, ma estesa anche ai servizi digitali e al contenuto digitale. Allargato anche il perimetro delle azioni ingannevoli che non riguarderanno unicamente quelle relative ad informazioni false in grado di ingannare il consumatore medio, ma anche le attività di marketing che promuovono un bene in uno Stato membro facendolo apparire come identico a «un bene commercializzato in altri Stati membri», malgrado la composizione o le caratteristiche siano «significativamente diverse».

Sulle omissioni ingannevoli, sono previste maggiori responsabilità per il professionista che pubblica recensioni dei consumatori sui prodotti. In particolare, sono considerate informazioni rilevanti delle quali il consumatore ha bisogno per prendere una decisione consapevole, quelle che indicano «se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto». Nell’applicare le sanzioni, gli Stati membri dovranno valutare le violazioni commesse in precedenza dal professionista.

Il restyling dell’apparato sanzionatorio riguarda anche la direttiva 93/13, con l’aggiunta di una norma in materia di sanzioni tra le quali figurano quelle di natura pecuniaria che possono portare, dopo un procedimento amministrativo o giudiziario, a una sanzione con un importo massimo almeno pari al 4% del fatturato annuo del venditore o fornitore negli Stati membri o in mancanza di questa informazione pari a 2 milioni di euro. Inoltre, le entrate generate dalle sanzioni pecuniarie dovranno essere destinate alla tutela dell’interesse generale dei consumatori e ad altri interessi pubblici protetti. Per gli obblighi informativi, la direttiva 2019/2161 interviene inserendo una nuova norma sulle informazioni supplementari previste per i contratti conclusi su mercati online.

Fonte: Il Sole 24 Ore

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