NEWS

Nelle risposte alle richieste di accesso l'amministratore di condominio deve rispettare sia il principio di minimizzazione che il Codice Civile

Da un lato la tutela alla riservatezza del dato del singolo condomino che non ha interesse che le notizie che lo riguardino e di cui entra in possesso l'amministratore vengano comunicate a terzi soggetti, dall'altro l'articolo 1129 n. 9 Codice Civile, il quale prevede l’obbligo in capo all’amministratore di «fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso». Occorre quindi effettuare un bilanciamento dei singoli interessi contrapposti e, per capire se prevale l’uno o l’altro e poter comprendere se e quali dati possono essere comunicati agli altri condòmini tra quelli riportati nel registro anagrafe, occorre ricercare anche nei provvedimenti specifici adottati dal Garante privacy.

Le richieste di accesso all'amministratore devono rispettare il principio di minimizzazione del GDPR

Note Autore

FederPrivacy FederPrivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev Social network, è reato di diffamazione augurare all'avvocato di andare in galera accomunandolo al suo assistito
Next Non serve l'unanimità dei condomini per l'installazione di un sistema di videosorveglianza

25 maggio 2023: il Privacy Day Forum al CNR di Pisa nel giorno del 5° anniversario del GDPR

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy