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Le nuove tutele sul Revenge Porn con la Legge 69/2019

Il Legislatore è intervenuto nuovamente in materia di "revenge porn", al fine di dotare le vittime di ulteriori tutele, ampliando, tra l'altro, la platea di soggetti beneficiari. Come noto, il reato di "revenge porn" è stato disciplinato, come autonoma fattispecie delittuosa, dalla Legge n. 69/2019: in precedenza, le condotte integranti tale fattispecie venivano perseguite mediante l'incriminazione di altri reati, tra loro collegati, quali minaccia, diffamazione, estorsione o violazione della privacy e trattamento illecito di dati personali.

Revenge Porn: nuove tutele anche dal Garante Privacy

La Legge n. 69/2019 ha infatti introdotto l'art. 612 ter all'interno del Codice Penale, ovvero il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.Ai sensi dell'art. 612 ter del Codice Penale, è punito, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, "chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate" nonché "chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento".

Ebbene, in virtù dell'art. 9, comma I, lett. e), del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 (anche noto come "Decreto Capienze"), entrato in vigore il 9 ottobre 2021, il Legislatore è intervenuto anche in materia di privacy, introducendo, all'interno del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), l'art. 144 bis, secondo la quale:

"1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale".

La novella normativa è stata pensata proprio a difesa di quei soggetti più fragili che, sempre più spesso, sono vittime di "revenge porn", essendo tra l'altro inconsapevoli dei rischi che corrono mediante l'utilizzo degli smartphones e dei social networks: i minori.

In virtù di tale norma, infatti, non più solo i maggiorenni, ma anche i minori di età superiore ai 14 anni e/o i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori (anche infraquattordicenni) possono rivolgersi direttamente al Garante Privacy al fine di attivare i controlli da parte di quest'ultimo e dare avvio ad indagini autonome del Garante, che possono avere quale esito ammonizioni e/o comminazione di sanzioni.

L'intervento del Garante Privacy costituisce quindi un ulteriore strumento di difesa per le vittime di tale reato (in aggiunta alla tutela garantita dal Codice Penale), e ciò tenuto conto dell'intrinseca offesa che il "revenge porn" arreca alla privacy e al trattamento dei dati personali.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 15 ottobre 2021

Note Autore

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