La timbratura da remoto con geolocalizzazione istantanea non integra di per sé un controllo a distanza del lavoratore
Con la sentenza 972/2026, il Tribunale Civile di Cosenza ha sancito che il sistema di timbratura da remoto con geolocalizzazione istantanea, utilizzato per attestare la presenza dei dipendenti in lavoro agile, non integra di per sé un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato dall’articolo 4, primo comma, della legge 300/1970, bensì uno strumento di rilevazione degli accessi e delle presenze ai sensi del comma 2, lecito ove la posizione sia acquisita esclusivamente all’atto della marcatura e assistito dal consenso informato del lavoratore.

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