NEWS

La scuola che riceve un’istanza di accesso agli atti deve mandarne una copia ai controinteressati oscurando i dati eccessivi

Accesso agli atti senza propalazione dei dati. La scuola, quando riceve una istanza di accesso agli atti, formulata ai sensi della legge 241/1990, deve mandarne una copia ai controinteressati (come previsto per legge), ma deve oscurare i dati eccessivi sul conto del richiedente (come fotografia, numero del documento di identità, altezza, colore occhi e capelli, professione, firma autografa, numero di telefono, e-mail).

Fonte: Italia Oggi - di Antonio Ciccia Messina

Note Autore

FederPrivacy FederPrivacy

Federprivacy è la principale associazione di riferimento in Italia dei professionisti della privacy e della protezione dei dati personali, iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013. Email: [email protected] 

Prev Whistleblowing, il termine quinquennale per la conservazione delle segnalazioni non tiene conto delle eventuali contestazioni
Next Anche se tutti sanno di un alunno violento, la prof non lo può scrivere a tutti i genitori

Privacy Day Forum, dibattito e spunti: lo speciale di TV9

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy