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L'hosting provider non ha nessuna responsabilità se non c'è stata rielaborazione delle informazioni degli utenti

Ha chiarito il Consiglio di Stato con la recente sentenza 3851/2021 che va esclusa la responsabilità dell'hosting provider in caso di mancata manipolazione dei dati memorizzati. Tale ottica valorizza la varietà di elementi idonei a delineare la peculiare figura dell'hosting attivo, comprendente attività di filtro, selezione, indicizzazione, organizzazione, catalogazione, aggregazione, valutazione, uso, modifica, estrazione e promozione dei contenuti pubblicati dagli utenti, operati mediante una gestione imprenditoriale del servizio, come pure l'adozione di una tecnica di valutazione comportamentale degli utenti per aumentarne la "fidelizzazione".

Il provider non ha responsabilità se non c'è stata rielaborazione delle informazioni

Trattasi all'evidenza, anche dinanzi all'evoluzione tecnologica, di indici esemplificativi e che non devono essere tutti compresenti. In ogni caso ciò che rileva è che deve trattarsi di condotte che abbiano in sostanza l'effetto di "completare" ed "arricchire" in modo non passivo la fruizione dei contenuti da parte degli utenti, il cui accertamento in concreto non può che essere rimesso al giudice di merito.

I servizi della società dell'informazione - L'hosting provider è disciplinato dal decreto legislativo n. 70/2003 che ha dato attuazione alla Direttiva 2000/31/CE, relativa a importanti e sintomatici aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. La nozione di servizi della società dell'informazione ricomprende i servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, mediante attrezzature elettroniche, di trattamento e di memorizzazione ed a richiesta individuale di un destinatario dei servizi stessi. Il provider è il soggetto che organizza l'offerta ai propri utenti dell'accesso alla rete internet e dei servizi connessi all'utilizzo di essa. Segnatamente si distinguono tre figure di soggetti che operano nel mercato in argomento, articolate in ragione della tipologia di prestazione resa, a cui corrisponde una specifica forma di responsabilità: mere conduit - attività di semplice trasporto; caching - attività di memorizzazione temporanea; hosting - attività di memorizzazione di informazioni.

Hosting provider "passivo" e Hosting provider "attivo" - In relazione all'ultima attività richiamata, la giurisprudenza europea distingue due figure di hosting provider. La prima figura è quella di hosting provider "passivo", il quale pone in essere un'attività di prestazione di servizi di ordine meramente tecnico e automatico, con la conseguenza che detti prestatori non conoscono né controllano le informazioni trasmesse o memorizzate dalle persone alle quali forniscono i loro servizi. La seconda figura è quella di hosting provider "attivo", che si ha quando l'attività non è limitata a quanto prima indicato ma ha ad oggetto anche i contenuti della prestazione resa.

Compatibilità con la figura del "professionista" - Non sussiste una oggettiva incompatibilità tra la figura del "professionista" ai sensi della normativa sulle pratiche commerciale scorrette, e quella di hosting provider ai sensi della normativa sul commercio elettronico. Esse però devono essere coordinate nel senso che è possibile sanzionare le condotte che violano le regole della correttezza professionale ma non è consentito che mediante l'applicazione della disciplina sulle pratiche scorrette si impongano all'hosting provider prestazioni non previste dalla disciplina sul commercio elettronico e dallo specifico contratto concluso.

Ruolo e funzioni degli internet providers - Circa il ruolo degli internet providers va evidenziato che nel vigente ordinamento, se per un verso viene riconosciuta l'importanza di questi soggetti sia dal punto di vista economico (essi intermediano la maggior parte delle attività imprenditoriali che hanno luogo in rete) sia dal punto di vista socio-culturale (essi permettono la circolazione e l'accesso all'informazione), per altro verso da più parti si lamenta che gli illeciti telematici avvengono proprio in virtù dell'attività svolta dagli intermediari di Internet, che devono dunque essere coinvolti nella responsabilità o almeno nelle operazioni di prevenzione e rimozione di tali illeciti.

Responsabilità degli Internet service providers - Se più in particolare si guarda al regime di responsabilità degli Internet service providers oggi in vigore nel nostro ordinamento, la scelta operata dal legislatore europeo e conseguentemente nazionale è stata quella di affiancare alla normativa già esistente sulla disciplina della responsabilità da fatto illecito, e, più in generale delle ordinarie regole della responsabilità civile, alcune norme speciali a contenuto tecnico sulla responsabilità dei prestatori di servizi nella società dell'informazione. Tali ultime norme dettano il criterio di imputazione della responsabilità della colpa, che viene ad essere dotato di un contenuto di "specificità" e ad un tempo, conformato e graduato, o in altri termini "ritagliato" a misura della peculiare attività professionale svolta dai prestatori dei servizi Internet.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 31 maggio 2021

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