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Il concessionario della riscossione ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento

Il concessionario della riscossione (articolo 26, comma 5, Dpr 602/1973) ha l'obbligo di conservare la copia della cartella di pagamento, anche quando si sia avvalso delle modalità semplificate di diretta notificazione della stessa a mezzo di raccomandata postale. Lo ha stabilito l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 4/2022 del 14 marzo (presidente Frattini, estensore Veltri). Palazzo Spada ha aggiunto che «qualora il contribuente richieda la copia della cartella di pagamento, e questa non sia concretamente disponibile, il concessionario non si libera dell'obbligo di ostensione attraverso il rilascio del mero estratto di ruolo, ma deve rilasciare una attestazione che dia atto dell'inesistenza della cartella, avendo cura di spiegarne le ragioni».

Il Consiglio di Stato ha precisato che in mancanza il concessionario deve attestare l'inesistenza della cartella, spiegandone le ragioni

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