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Green pass in azienda, necessari regolamenti ad hoc

Regolamenti aziendali e deleghe ad hoc per il controllo del green pass in azienda. Sono adempimenti, previsti a pena di sanzioni amministrative, introdotti dal decreto legge 127/2021. Il provvedimento d'urgenza si propone di fornire condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro, per il contrasto al Covid e per consentire una ripresa della operatività, ma fa tutto questo imponendo alle aziende stesse di dotarsi di un apparato documentale entro il 15 ottobre 2021. Vediamo i compiti assegnati alle imprese (articolo 3 del dl 127/2021).

Green pass: Gli adempimenti per l'impresa previsti dal dl 127. Sanzioni amministrative fino a 1.500 euro


Compiti del datore di lavoro - Il compito da pianificare ed eseguire da parte dei datori di lavoro privato è la verifica del rispetto della limitazione dell'accesso ai luoghi di lavoro a chi possieda e, su richiesta, possa esibire la certificazione verde Covid-19. I compiti sono, quindi, di controllo nell'interesse generale e anche nell'interesse dell'impresa, che comunque deve assicurare condizioni di salubrità a beneficio di tutti coloro che hanno accesso ai locali.

Regole interne - La realizzazione dell'attività di controllo deve essere preceduta dalla definizione di modalità operative, entro il 15 ottobre 2021. Queste modalità operative devono avere, scrive il decreto legge, per oggetto l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, se possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. In sostanza, bisogna scrivere un documento con il piano dei controlli. Questo documento può articolare controlli a tappeto o controlli a campione. Se si sceglie il controllo a campione, occorre che il campione sia determinato e giustificato a proposito della rappresentatività dello stesso.

Può contare il numero dei dipendenti, si può prendere in esame la collocazione territoriale dell'azienda in regioni a livello diverso di rischio e così via. Se nel piano non si dice niente, deve intendersi che i controlli si fanno a tappeto. Il piano deve dettagliare come e quando si fanno i controlli. Il decreto indica una preferenza rispetto ai controlli all'accesso, ma non è una opzione cogente. Se si sceglie un'opzione diversa, bisogna motivare le ragioni sottese a tale diverso orientamento.

Atti di incarico - I datori di lavoro, poi, devono individuare con un atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di accesso limitato a chi ha il green pass. Quest'atto assume anche la natura di atto di autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa sulla privacy. Al fine della sua regolarità si ritine che questo atto deve essere nominativo e che deve contenere la descrizione delle modalità concrete di effettuazione delle operazioni di verifica. Se la dimensione aziendale lo consente, vanno predisposti servizi aziendali deputati alle informazioni aggiuntive e all'intervento in caso di contestazioni e deve essere precisato che di quali dati sia possibile la verifica ed inoltre che non possono essere raccolti dati. Meglio anche aggiungere la specificazione che tutte le prescrizioni sono integrative degli obblighi lavorativi.

Verifiche - Rispetto alle modalità di verifica il decreto legge in esame richiama il dpcm 17 giugno 2021. Nel dpcm si precisa il divieto di raccolta dei dati dell'intestatario del green pass in qualunque forma e si consente la verifica dell'identità personale, mediante richiesta di un documento di identità. Quest'ultimo aspetto assume però una rilevanza secondaria in un ambiente in cui l'identità del lavoratore è comunque assicurata.

Sanzioni - La mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 comporta la sanzione amministrativa da 400 a mille euro. La stessa sanzione è prevista nel caso dell'inosservanza degli obblighi di verifica.

L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sul green pass è, invece, punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro. A tale proposito il decreto aggiunge che restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

di Antonio Ciccia Messina (Italia Oggi, 25 settembre 2021)

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