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Scuola: sì alla didattica «onlife», ma non a discapito della privacy degli studenti

L’anno scolastico è appena iniziato e con esso si fa un gran parlare anche della mission normata da recenti provvedimenti legislativi volti ad individuare e stanziare risorse per la didattica digitale integrata. 

Da qualche anno la didattica a distanza (DAD) è stata soppiantata dalla didattica digitale integrata (DDI), che si differenzia dalla DAD per essere caratterizzata da una combinazione di lezioni in presenza e a distanza, sia in modalità sincrona (docenti e discenti sono contemporaneamente presenti nell’aula virtuale), che asincrona (il docente registra la lezione o carica materiali didattici senza la presenza degli alunni, che ne fruiranno tramite piattaforma in un secondo tempo). Originariamente la didattica digitale integrata era stata pensata per le scuole secondarie di secondo grado, ma oggi è stata estesa anche agli altri livelli di scuola, e costituisce un modello di ambiente di apprendimento innovativo.

Ogni istituzione scolastica è tenuta a definire le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza in rete e alla tutela dei dati personali.

A tal riguardo, l’art. 2 ter del Dlgs 196/2003 (Codice Privacy), siccome inserito dal Dlgs 101/2018, e normante la base giuridica per il  trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, stabilisce che il trattamento dei dati personali da parte di una pubblica amministrazione è consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti.

Per quanto riguarda la Didattica Digitale Integrata nelle scuole, si ritiene costituire base del trattamento il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, con cui sono state adottate apposite linee guida ministeriali. Esso contiene l’allegato Linee guida sulla Didattica digitale integrata, il quale fornisce indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata da adottare, nelle scuole secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, consentendo ad ognuna di esse di definire le modalità di realizzazione in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone.

Le Linee guida impongono agli Istituti di integrare i Regolamenti d’Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di comportamento da tenere durante i collegamenti e i Regolamenti di disciplina degli studenti dovranno prevedere sanzioni per i comportamenti scorretti assunti durante la didattica digitale integrata. Tali misure organizzative sono ritenute necessarie anche al fine di tutelare i dati personali che, particolari e non, verranno inevitabilmente trattati in questo ambito. Inoltre, come suggerito dall’Autorità Garante (doc-web 9886884, vademecum “La Scuola a Prova di Privacy”), al fine di garantire la massima consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti tecnologici sarebbero auspicabili, in ogni caso, iniziative di sensibilizzazione in tal senso, rivolte a famiglie e ragazzi.

Domenico Battaglia, Delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano

(Nella foto: l'Avv. Domenico Battaglia, Delegato Federprivacy nella provincia di Bolzano)

Gli interessati (studenti, docenti ed eventualmente i genitori) dovranno ricevere informazioni in merito ai trattamenti dei dati personali così effettuati e per questo, quindi, le informative dovranno essere adeguatamente aggiornate.

In ragione del fatto che le piattaforme e gli strumenti tecnologici impiegati per la didattica digitale possono comportare il trattamento di informazioni associate in via diretta o indiretta ai dipendenti, con possibilità di controllarne a distanza l’attività, dovrà essere verificata la sussistenza dei presupposti di liceità stabiliti dell’art. 4 della l. 20 maggio 1970 n. 300.

Inoltre, in base alla specificità del trattamento, si dovrà valutare se necessaria la valutazione d’impatto (DPIA) oppure meno.

Citando un ormai noto neologismo (coniato da Luciano Floridi), è inevitabile ed anzi auspicabile che la scuola divenga onlife, proiettandosi verso il digitale e, pertanto, innovando processi educativi e formativi, purché il tutto avvenga non a discapito degli interessati, i cui diritti meritano massima tutela. 

Note Autore

Domenico Battaglia Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

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