Videosorveglianza fai-da-te: non vale l’«eccezione domestica» se le telecamere di casa sono puntate verso la strada pubblica
C’è una linea sottile ma giuridicamente decisiva tra autodifesa e sorveglianza generalizzata. Ed è una linea che molti cittadini spesso incoraggiati da installatori disinvolti, operatori in divisa e da una narrazione semplicistica della sicurezza fai-da-te continuano a superare con sorprendente leggerezza.
(Nella foto: Stefano Manzelli, Direttore di sicurezzaurbanaintegrata.it)
Puntare le telecamere di casa verso la strada pubblica. Una attività normalmente vietata. Il provvedimento n. 758 del 18 dicembre 2025 del Garante per la protezione dei dati personali torna a ricordarlo con chiarezza, smentendo ancora una volta l’idea, dura a morire, secondo cui “se lo faccio per difendermi, allora posso riprendere tutto”.
Il caso nasce da una querela presentata da una cittadina che, nel documentare presunti comportamenti molesti della vicina, ha allegato filmati ripresi dal proprio impianto di videosorveglianza. Filmati che, tuttavia, non si limitavano all’ingresso dell’abitazione o alle aree di pertinenza, ma inquadravano anche una porzione di strada comunale.
I Carabinieri, correttamente, hanno trasmesso gli atti al Garante, facendo scattare un’istruttoria specifica sull’impianto. La difesa della titolare del trattamento è quella che ricorre ormai come un refrain. Telecamere installate per sicurezza personale, per prevenire aggressioni, per tutelarsi in un contesto di conflitto. Motivazioni umanamente comprensibili, ma giuridicamente insufficienti. Il Garante lo ribadisce senza ambiguità.
La cosiddetta “eccezione domestica” prevista dall’art. 2, par. 2, lett. c), del GDPR opera solo quando le riprese sono rigorosamente confinate all’ambito privato. Appena l’obiettivo oltrepassa il cancello, il portone o il confine della proprietà, e intercetta una strada, un marciapiede, un’area di transito, il trattamento entra a pieno titolo nel perimetro della normativa europea sulla protezione dei dati personali. Non è un dettaglio tecnico.

È la differenza tra un’attività lecita e un trattamento illecito. L’Autorità richiama, ancora una volta, la sentenza Ryneš della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-212/13), che da oltre dieci anni costituisce un punto fermo: la videosorveglianza privata che riprende spazi pubblici non è un fatto personale, ma un trattamento di dati soggetto a tutte le regole del GDPR. Informativa, base giuridica, minimizzazione, proporzionalità, limitazione delle finalità. Tutti obblighi che il cittadino medio ignora, salvo poi invocarli quando si trova dall’altra parte della telecamera. Nel caso esaminato, il Garante riconosce che la titolare era effettivamente parte offesa in un procedimento per atti persecutori.
Ma precisa un principio che molti preferiscono non ascoltare. Neppure la legittima esigenza di difesa personale giustifica automaticamente la trasformazione di un impianto privato in un presidio di controllo sulla viabilità pubblica. Se l’accesso all’abitazione è ampio, se l’area privata consente già un monitoraggio adeguato, non esiste alcuna ragione giuridicamente sostenibile per spingersi fino alla strada. Il trattamento è stato quindi qualificato come illecito per violazione degli articoli 5, 6 e 13 del GDPR. Mancanza di una base giuridica valida, violazione del principio di minimizzazione, carenze sul piano della trasparenza informativa.
Solo la successiva collaborazione della cittadina che ha modificato l’orientamento delle telecamere e limitato le riprese alle pertinenze ha evitato la sanzione pecuniaria, portando a un semplice ammonimento. Ma il problema è strutturale, non episodico. Da anni si assiste a una privatizzazione strisciante della sorveglianza. Telecamere puntate ovunque, spesso installate senza alcuna valutazione giuridica, con la convinzione che basti un cartello sbiadito per rendere tutto legittimo. Una deriva pericolosa, che scarica sui singoli cittadini funzioni e poteri che l’ordinamento riserva alle autorità pubbliche, e che normalizza l’idea di vivere costantemente osservati da obiettivi privati, incontrollati e privi di responsabilità strutturate. Il paradosso è evidente.
Di invoca la privacy quando è violata da altri, ma la si sacrifica con disinvoltura quando intralcia la propria percezione di sicurezza. Il provvedimento del 18 dicembre 2025 non introduce nulla di nuovo, ma conferma una verità giuridica che il dibattito pubblico continua a rimuovere: la sicurezza non è una licenza di sorveglianza. E la paura, per quanto comprensibile, non è una base giuridica.







