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Pubblica su Facebook mille foto con l'ex partner, ma lui non gradisce: condannata una donna

Una donna barese posta sul proprio profilo Facebook un numero considerevole di immagini (trentasei album fotografici e circa un migliaio di foto) che li vedevano ripresi tutti insieme in ricordo dei “bei tempi andati”. L’ex partner la diffidava a cancellare tali immagini, ma la signora faceva orecchie da mercante ed ignorava la richiesta: non sono, dopotutto, immagini da lei riprese e che vedono anche lei presente? Viene così adito il tribunale pugliese di prime cure.

“Un diamante è per sempre, il consenso no: può essere sempre revocato!” (Tribunale Bari Sez. I, Ord., 07.11.2019) – Il Giudice, oltre ad accertare la pubblicazione sull’account della resistente del materiale così come indicato, accertava anche l’invio di una raccomandata in cui il ricorrente manifestava in modo inequivocabile il proprio dissenso alla persistenza della pubblicazione delle dette immagini.

Conveniva quindi con la sussunzione della fattispecie in analisi all’illecito di abuso dell’immagine altrui, richiamando due presupposti normativi: in primis, la normativa sul diritto all’immagine (art. 10 c.c. e L. 633 del 1941); in secundis, il Regolamento UE 679/2016, che all’art. 6 (“liceità del trattamento”) tutela il diritto alla riservatezza. “L’altrui pubblicazione di un’immagine fotografica costituisce in ogni caso” - si legge - “una forma di trattamento di un dato personale”.

Immagine e riservatezza, collega il Tribunale, sono diritti assoluti di natura strettamente personale che “non possono soffrire compromissione se non alla luce della continua persistenza e attualità del consenso, sempre suscettibile di revoca con effetti ex nunc”.

In conclusione, alla donna viene fatto obbligo di cancellare dal proprio profilo ogni fotografia ritraente il ricorrente ed i suoi figli, con l’applicazione di una lieve misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c. stabilita nella corresponsione di € 2,00.- per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione.

Ricognitivamente si rammenta che il diritto all'immagine si esplica, in particolare, nel diritto a non vedere esposte o pubblicate qualsivoglia rappresentazione delle proprie sembianze, senza il proprio consenso. L'articolo 10 c.c. dispone: “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.

Dalla disgiuntiva "ovvero" si evince che anche la sola pubblicazione non autorizzata o giustificata ex lege sia vietata e comporti pertanto, in caso di mancato consenso, il diritto al risarcimento del danno (a prescindere dall'avvenuta lesione del decoro e della reputazione della persona raffigurata). La previsione codicistica si ricollega agli artt. 96 e 97 L. 633/1941, ai sensi dei quali l'immagine di una persona non può essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa, essendo ciò possibile solo in caso di notorietà della persona o dall'ufficio pubblico ricoperto, o per altre ragioni specificamente indicate nel successivo articolo 97. In questo contesto, considerando che il consenso sia legato ad un diritto assoluto, è sempre liberamente revocabile con effetti ex nunc.

La pubblicazione su un profilo social costituisce trattamento regolato dal GDPR? – In via del tutto condivisibile, il Tribunale di Bari statuisce che la pubblicazione della foto costituisca trattamento di un dato personale. Ciò che, invece, potrebbe non essere pacifico è che la pubblicazione di una foto su un social network rientri nel perimetro di applicazione del Regolamento UE 679/2016 (e, quindi, se il siddetto trattamento sia assoggettabile al GDPR).

Invero, in relazione all’ambito di applicazione oggettivo del regolamento stesso, l’articolo 2, par. 2, lett. c esclude le attività di carattere esclusivamente personale o domestico. Alcuni commentatori, in relazione all’aggettivo domestico, l’hanno interpretato indicando che la domesticità non dovrebbe implicare diffusione. Ciò nonostante, si rammenta che il considerando n. 18 Regolamento UE indichi espressamente che i caratteri di personalità e domesticità non vengano meno esclusivamente per l’uso di social network. D’altra parte il Regolamento, però, non chiarisce quali delle tante attività possibili con i social network non rientri nel perimetro di applicazione oggettiva del Regolamento stesso.

Ecco perché la sentenza riveste caratteri di interesse anche nella sfera della protezione dei dati personali: la corte di merito, seppur incidenter tantum, statuisce che la pubblicazione di foto su un profilo social network costituisca trattamento di dati personali normato dalla disciplina europea.

Note Autore

Domenico Battaglia Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

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