NEWS

Linee Guida sulla privacy by design e by default in consultazione pubblica fino al 16 gennaio 2020

L’European Data Protection Board (EDPB), nell’ambito dei propri compiti e per promuovere l’applicazione coerente del Regolamento UE 679/2016, ha adottato in data 13 novembre 2019 un progetto di linee guida (4/2019), sottoposto a pubblica consultazione sino al 16 gennaio 2020. Successivamente, effettuate eventuali modifiche, le Linee Guida verranno definitamente adottate.


Come ribadito dal Comitato, la Data Protection by Design and by Default (DPbDD) è un requisito di tutti i Titolari devono soddisfare, anche quelli di piccole dimensioni.

Così come disciplinato dall’articolo 25 GDPR, tenendo conto di una molteplicità di fattori (alcuni dei quali menzionati nella norma regolamentare), ciò sia al momento in cui determina i mezzi del trattamento (progettazione del trattamento) e sia all’atto del trattamento stesso, il Titolare deve adottare le adeguate misure tecniche ed organizzative per soddisfare i requisiti del regolamento e tutelare i diritti degli interessati. Dunque, il Titolare è tenuto ad organizzare il trattamento – sin dalla progettazione – senza trascurare o sottovalutare le adeguate misure di garanzia a protezione dei dati personali ed, ancora, in fase di trattamento non può “dimenticare” di adottare ed, eventualmente, integrare le necessarie misure idonee allo scopo.

Ma cosa significa DPbDD in termini pratici? Proprio il Comitato ci aiuta a comprenderlo. Le Linee Guida, appunto, elencano “design and default elements” per attuare efficacemente i principi sopraindicati, corredando il tutto con dei casi pratici ai fini esemplificativi.

Il paragrafo 4 delle Linee guida, inoltre, entra nel merito dei meccanismi di certificazione menzionati dall’art. 25, terzo paragrafo Reg. Illustrando che, comunque, i criteri di certificazione dovranno essere determinati dagli organismi di certificazione di cui all’art. 42 Reg. UE e, solo dopo, approvati dall'autorità di controllo competente o dall'EDPB (art. 42, par. 5, Reg), il Comitato indica che gli organismi dovranno valutare il processo di progettazione (cioè, il processo di determinazione dei mezzi di trattamento), la “governance” e misure organizzative nonché le misure di garanzia, il tutto nel contesto del trattamento.

Ovviamente, l’EDPB ribadisce che le autorità di controllo valuteranno la presenza di tali certificazioni ma non ne saranno vincolate (art. 42, par. 4 Reg)
Infine, nel responsabilizzare non solo il Titolare bensì anche i Responsabili del trattamento ed i “technology providers”, rammentando che tali operatori rivestano un ruolo chiave in vista della DPbDD, il Comitato fornisce 11 raccomandazioni su come Titolari e Responsabili del trattamento nonché i fornitori di tecnologia possano cooperare per raggiungere gli obiettivi di DPbDD.

Note Autore

Domenico Battaglia Domenico Battaglia

Avvocato del foro di Bolzano, socio membro Federprivacy e Delegato per la provincia di Bolzano. Membro dei gruppi di lavoro per la tutela della privacy nella gestione del personale, cybersecurity e studi professionali di Federprivacy. Docente a contratto presso l'Università di Padova. Data Protection Officer del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano. - Email: [email protected]

Prev Riconoscimento facciale, controlli di sicurezza e sistemi di pagamento ingannati da una maschera
Next Linee Guida sull'ambito di applicazione territoriale del Gdpr, la circolare di Federprivacy

Privacy Day Forum 2023: Smartphone usati & Privacy

Mappa dell'Italia Puglia Molise Campania Abruzzo Marche Lazio Umbria Basilicata Toscana Emilia Romagna Calabria

Rimani aggiornato gratuitamente con la nostra newsletter settimanale
Ho letto l'Informativa Privacy