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Regno Unito: utenti schedati tramite riconoscimento facciale con le immagini prese dai loro profili social: un'altra maxi sanzione per Clearview AI

Dopo la sanzione di 20 milioni di euro inflitta lo scorso marzo dal Garante italiano, adesso è l’autorità per la protezione dei dati britannica (Information Commissioner’s Office) a bastonare Clearview AI con una multa per violazione della privacy da 7,5 milioni di sterline, pari a circa 9 milioni di euro.

Clearview AI, arriva anche la multa dalla Gran Bretagna per raccolta illecita di immagini

La nota società americana specializzata nel riconoscimento facciale che acquisisce dati sul web, vantandosi di possedere un database di oltre 10 miliardi di immagini di volti di persone di tutto il mondo prese da internet, è stata accusata dalla ICO di aver raccolto illegalmente le immagini del viso di persone residenti nel Regno Unito.

La raccolta massiva e indiscriminata delle immagini dei volti degli utenti schedati a loro insaputa, viene effettuata da Clearview con tecniche di intelligenza artificiale estraendo tonnellate di dati da fonti web pubbliche tramite una vera e propria pesca a strascico (web scraping) attingendo a profili social degli utenti, siti di informazioni e video pubblicati online.

Anche se Clearview afferma di non violare la privacy perché la raccolta di immagini viene realizzata prelevando contenuti da fonti pubbliche, tra cui Facebook e Instagram, in realtà le modalità utilizzate dalla società americana sono in evidente contrasto con le norme europee sulla protezione dei dati personali e pongono le basi per creare serie discriminazioni nei confronti degli utenti, specialmente quelli che appartengono a minoranze, gruppi razziali o etnici, confessioni religiose, correnti politiche o filosofiche, o comunità che hanno particolari orientamenti sessuali come gay e LGBTI.

Proprio nei giorni scorsi, l’European Data Protection Board ha adottato le Linee Guida 05/2022 dedicate alle regole relative all’uso delle tecnologie di riconoscimento facciale, che hanno ribadito il divieto di effettuare raccolte da remoto di dati biometrici (comprese le immagini) operate in spazi pubblici, che, per le modalità adottate e, in primo luogo, per la mancanza di adeguata informativa per gli utenti e la conseguente impossibilità di esercitare i diritti riconosciuti loro dal Gdpr, comportino una inammissibile intrusione nella vita privata e aprano la strada alla società della sorveglianza.

Note Autore

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