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Telecamere in condominio, occorre distinguere tra l'impianto comune assentito dall'assemblea, legittimo a condizione che siano eseguiti una serie di adempimenti, e quelli eventualmente installati dai singoli condòmini a tutela della proprietà esclusiva, che non soggiacciono alla normativa in materia di privacy.

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La Cassazione, con l’ordinanza n. 2181 depositata il 3 febbraio 2026, chiarisce quando è legittima l’installazione di telecamere di sorveglianza, per esigenze di sicurezza personale, nelle parti comuni di un edificio. L’elemento discriminante, afferma la decisione, è cosa viene inquadrato dalla telecamera. 

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La videosorveglianza in condominio può essere un prezioso alleato per la sicurezza, ma solo se adottata nel rispetto della normativa vigente. Cosa accade, invece, quando l’impianto viene installato in modo arbitrario da alcuni condòmini, senza delibera assembleare e senza alcuna valutazione degli aspetti privacy?

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La ripresa continuativa delle parti comuni, sebbene frequentemente giustificata da esigenze di sicurezza e tutela del patrimonio, comporta un trattamento potenzialmente invasivo che richiede, in capo al Condominio quale titolare del trattamento, un’attenta e consapevole gestione dei rischi e delle basi giuridiche ai sensi del GDPR.

Le Linee Guida del Garante Privacy del 10 aprile 2025 ridefiniscono i confini tra sicurezza e tutela dei dati personali nel condominio: nasce l’obbligo del Registro dei trattamenti, si rafforza la posizione dell’amministratore e si chiarisce il caso – tutt’altro che raro – del condomino che installa da sé una telecamera.

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In assenza di delibera assembleare per l'installazione della videosorveglianza in un condomininio, il trattamento risulta illecito perché effettuato in violazione dei principi generali di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a del Regolamento UE 2016/679) nei confronti di tutti gli interessati (condomini e non) nonché in assenza di un idoneo presupposto di legittimità.

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L’attivazione e la gestione di un sistema di videosorveglianza all’interno di un condominio, per controllare le aree comuni, comporta un trattamento di dati personali che, al fine di evitare sanzioni pecuniarie, deve essere necessariamente progettato ed eseguito attuando in modo efficace i principi di protezione dei dati personali. Non basta quindi l’apposizione di un semplice cartello con un’icona ma bisogna realizzare una serie di adempimenti che postulano la necessità di coinvolgere un consulente privacy veramente esperto. È fortemente sconsigliato il “fai da te”!

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L’attivazione di un sistema di videosorveglianza è giustificabile in relazione a una situazione di pericolo reale, comprovata da furti o atti vandalici verificatisi in passato: questi precedenti costituiscono un solido elemento a supporto della sussistenza del legittimo interesse ed è pertanto opportuno che vengano documentati.

L'affissione nella bacheca dell'androne condominiale delle informazioni concernenti le posizioni di debito del singolo condomino integra una inammissibile diffusione di dati personali in favore di una serie indeterminata di persone estranee. Tale condotta è illecita e dà luogo alla responsabilità prevista dall'articolo 15 del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003). La responsabilità è, inoltre, riconducibile al solo amministratore e non anche ai componenti del consiglio di condominio, essendo costoro titolari di funzioni meramente consultive. Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte d'appello di Potenza n. 355/2021.

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Il furto d'identità con l'intelligenza artificiale

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